| (Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in lire 30 miliardi per il triennio 1994-1996,
in ragione di lire 10 miliardi per ciascun anno, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il
1994, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo alla
Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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