| Onorevoli Colleghi! - "... e se mi paia ch'egli non
possegga virtù ma solo dica di possederla, io lo svergognerò
dimostrandogli che le cose di maggior pregio egli tiene a vile
e tiene in pregio le cose vili".
(Platone, Apologia di Socrate).
I problemi relativi alla sicurezza dei prodotti risultano
strettamente connessi a quelli concernenti il regime di
responsabilità previsto per il danno provocato da prodotti
difettosi.
In quest'ultima direzione com'è noto si è provveduto anche
in Italia a dare attuazione, con il decreto del Presidente
della Repubblica 24 maggio 1988, n. 224, alla direttiva
85/374/CEE, del Consiglio, del 25 luglio 1985.
Si deve aver presente che l'articolo 6 della citata
direttiva 85/374/CEE ricollegava la "difettosità" del prodotto
proprio al fatto che questo non offriva "la sicurezza che ci
si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le
circostanze, tra cui:
a) la presentazione del prodotto;
b) l'uso al quale il prodotto può essere
ragionevolmente destinato;
c) il momento dalla messa in circolazione del
prodotto".
Senonché, riguardo all'ultimo parametro costituito dal
fattore tempo, la disciplina
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risultava del tutto inadeguata, innanzitutto perché la
successiva messa in circolazione di prodotti meno difettosi,
resa possibile grazie al costante aggiornamento tecnico
scientifico, non influiva sulla responsabilità civile del
produttore più perfezionato e, in secondo luogo, perché non
veniva ivi prevista quella possibilità di tutela costituita
dal "richiamo" del prodotto dal mercato, che viene viceversa
messa in campo come tecnica di intervento dalla nuova
normativa in materia di sicurezza di prodotti che si sta
predisponendo.
La Francia, la Spagna, il Regno Unito e la Germania
dispongono già di una legislazione generale in materia di
sicurezza dei consumatori.
"Le legislazioni in questione seguono tutte più o meno una
impostazione analoga: esse impongono ai produttori, ai
distributori o agli importatori un obbligo generale di
immettere sul mercato solo prodotti sicuri, obblighi di
informazione e di sorveglianza dei mercati per i prodotti di
consumo commercializzati e l'obbligo di agire nel caso di
rischi gravi e immediati connessi all'utilizzazione dei
prodotti di consumo, e prevede altresì poteri d'intervento per
vietare temporaneamente o definitivamente la
commercializzazione dei prodotti di consumo pericolosi.
Nonostante questa analoga impostazione, le legislazioni
nazionali divergono tuttavia fra loro nel contenuto. Vi sono
leggi o progetti che includono i servizi (Francia, Spagna,
Danimarca), mentre altri li escludono. Anche l'orizzontalità
delle disposizioni è variabile: in alcuni paesi esistono molte
disposizioni verticali (ndr: di settore) che si applicano a
detrimento delle disposizioni orizzontali. La portata
dell'obbligo generale varia poi a seconda dei paesi e dipende
dalla definizione delle condizioni d'impiego dei prodotti in
condizioni normali d'impiego, condizioni ragionevolmente
prevedibili dalla gente del mestiere o da altri.
Altre divergenze fra gli Stati membri esistono poi a
livello delle competenze attribuite agli organismi incaricati
di vigilare sulla sicurezza dei consumatori".
E' partendo da questi dati che la Commissione delle
Comunità europee in una sua comunicazione (Com (87) 209 def.)
sulla sicurezza dei consumatori nei riguardi dei prodotti di
consumo ha concluso nel senso che "l'esistenza di
regolamentazioni diverse e divergenti rischia di creare nuovi
ostacoli alla libera circolazione delle merci, poiché le
esigenze di sicurezza cambiano da un paese all'altro e
potrebbero quindi diventare un intralcio al completamento del
mercato interno entro il 1992".
Il ragionamento è - come si vede - tutto condotto su
esigenze di tutela della concorrenza fra imprese; quando si
guarda ai consumatori sembra porsi solo un problema di
fiducia: nel citato documento, infatti, la Commissione
aggiunge che "un impegno deciso da parte dei produttori, dei
commercianti, e degli importatori ad offrire prodotti sicuri
creerà una maggiore fiducia presso i consumatori, in quanto
questi avranno così la prova che esistono meccanismi per far
fronte a situazioni pericolose e rischiose".
In altre parole è censurabile che la tutela della salute
del consumatore faccia la sua comparsa nel richiamato
documento comunitario solo in quanto elemento funzionale ad
una più persuasiva penetrazione dei beni di consumo sul
mercato, logica questa che contraddice, peraltro, lo stesso
programma d'azione per la protezione e l'informazione del
consumatore tracciato in sede comunitaria nel 1975
(Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 25 aprile
1975), il quale, al punto 15 a), afferma il principio
per il quale " i) i beni e i servizi posti a disposizione
del consumatore devono essere tali che, utilizzati in
condizioni normali o prevedibili, non presentino pericoli per
la sua salute e la sua sicurezza: qualora presentino tali
pericoli - si aggiungeva - in quelle occasioni debbono poter
essere ritirati dal mercato con procedure rapide e
semplici".
Nel merito è utile per ragioni di sintesi sottolineare solo
tre questioni, in relazione alla direttiva 92/59/CEE del
Consiglio, del 29 giugno 1992, riguardante la sicurezza
generale dei prodotti.
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La prima questione riguarda il nodo centrale costituito
dalla nozione di sicurezza. Questa nozione è certamente una
nozione relativa del mondo pregiuridico, tant'è che essa
risulta pur sempre variabile in relazione ad un parametro di
per sé mobile in quanto costituito dallo stato delle
conoscenze tecnico-scientifiche che sappiamo in continua
evoluzione.
Non è certamente questo il problema che si intende
sollevare.
La vera questione è che tale parametro sembra diventare
troppo relativo e sfuggente anche sul piano giuridico.
Il prodotto viene qualificato "sicuro" con riguardo al
momento della messa in circolazione: in quel momento si dovrà
dunque verificare il seguente controllo: "in mancanza delle
normative specifiche di cui al paragrafo 1, si valuta la
conformità di un prodotto al requisito generale di sicurezza
tenendo conto delle norme nazionali non cogenti che
recepiscono una norma europea o, se esistono, delle specifiche
tecniche comunitarie o, in mancanza di esse, delle norme in
vigore nello Stato membro in cui circola il prodotto, dei
codici di buona condotta in materia di salute e di sicurezza
vigenti nel settore interessato ovvero degli ultimi ritrovati
della tecnica, nonché della sicurezza che i consumatori
possono ragionevolmente attendere" (articolo 4, comma 2, della
direttiva).
Che succede se successivamente migliora lo stato
dell'arte?
La direttiva ritiene che la possibilità di raggiungere un
livello di sicurezza superiore e di procurarsi altri prodotti
che presentano un rischio minore non costituisce un motivo
sufficiente per considerare un prodotto come "non sicuro" o
"non pericoloso" (articolo 2 lettera b).
Più avanti, però, la direttiva prevede che agli stati
membri sia consentito "organizzare il ritiro o il richiamo di
un prodotto pericoloso già immesso sul mercato e, ove
necessario, la sua distruzione in condizioni opportune",
precisando per di più che ciò può avvenire in qualsiasi fase
di distribuzione.
Che senso ha a questo punto precludere agli stati la
possibilità di richiamare i prodotti anche quando il giudizio
di pericolosità sia frutto di acquisizioni conoscitive
successive alla messa in circolazione del prodotto?
E' auspicabile pertanto che si ponga rimedio a tale
limite.
Occorre sollevare, infine, due questioni che toccano da
vicino l'attività e l'interesse delle associazioni di
consumatori.
Viene in rilievo innanzitutto una carenza correlata
all'assenza nella normativa della previsione di sedi in cui
siano immagazzinati i dati relativi allo stato delle
conoscenze tecnico-scientifiche per ciascun settore, in modo
da favorire l'opera di controllo sociale delle associazioni e
dei consumatori: il tema è collegato a quello della
certificazione dei prodotti, terreno che oggi si caratterizza
vieppiù quale pascolo esclusivo del mondo delle grandi imprese
e dei pubblici poteri, con esclusione di possibilità effettive
di controllo e di partecipazione da parte del mondo dei
consumatori.
L'altra preoccupazione concerne la diminuzione del rischio
che corrono le associazioni che spesso si mobilitano in
campagne di denuncia della pericolosità di un determinato
prodotto.
Orbene, l'articolo 14 della direttiva prevede che "Gli
stati membri dispongono nella loro legislazione che nessuna
persona fisica o giuridica, che ponga pubblicamente in dubbio
le caratteristiche di sicurezza di un prodotto o di una
categoria di prodotti allo scopo esclusivo di accrescere la
consapevolezza pubblica dei problemi della salute e della
sicurezza possa essere considerata responsabile delle
conseguenze economiche che potrebbero derivare dal dibattito
pubblico così avviato, purché le affermazioni in materia siano
veritiere, precise e non fallaci".
L'opera di denuncia risulta dunque esente da
responsabilità, stando a tale previsione, solo se la
diffusione di informazioni circa la dannosità di un prodotto
presenta finalità apprezzabili (crescita, consapevolezza
pubblica dei problemi della sicurezza: che dire allora di chi
si
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limita solo a protestare per il danno subìto o evitato? sarà
tale protesta riconducibile allo scopo didattico di cui alla
direttiva?) o modalità determinate (affermazioni ispirate a
"verità", "precise" e "non fallaci").
Il criterio di verità ci sembra indispensabile, quello di
precisione no, perché i dati a disposizione potrebbero essere
sì sufficienti a motivare la denuncia, ma ancora insufficienti
a garantire la precisione. Quanto poi alla non fallacia, se
noi traduciamo tale espressione nel senso di insuscettività ad
indurre in inganno, potremmo convenire con tale requisiti
facendo salva, però, la buona fede; se, viceversa, tale
espressione dovesse alludere al risultato dell'opera di
denuncia, essa risultarebbe fuori luogo in quanto sarebbe
ingiusto richiedere a chi solleva un problema di rispondere
dell'eventuale esito negativo dell'approfondimento.
La sicurezza dei prodotti è diventato tema di fondamentale
importanza sia per quanto riguarda il completamento del
mercato comune europeo sia per quanto riguarda la tutela della
salute dei cittadini e dei consumatori.
Infatti, due milioni e settecentomila infortuni tra il 1987
e il 1988: ecco le cifre di una guerra domestica combattuta
con coltelli e pentole, forni e piccoli elettrodomestici.
Ancora molti incidenti hanno avuto serie conseguenze:
fratture, avvelenamenti e soffocamenti, le costanti del
pericolo tra le quattro mura.
Cifre, paure e preoccupazioni sono contenute in un rapporto
diffuso dall'ISTAT, il risultato di un'indagine sugli
incidenti domestici condotta tra il 1987 e il 1988.
Subito una premessa: dall'indagine sono stati esclusi gli
incidenti mortali e quelli avvenuti a persone residenti nelle
convivenze.
Dunque: due milioni ottantatremila persone hanno subìto
almeno un incidente
in ambiente domestico nell'anno precedente l'intervista, cioè
il 3,7 per cento della popolazione. Gli incidenti sono stati 2
milioni settecentomila, poiché alcune persone sono state
vittime di più di un infortunio.
Anziani, donne e bambini le "categorie" più a rischio, le
vittime principali di una casa che troppo spesso - secondo le
statistiche - si trasforma in nemica.
Il 4,7 per cento della popolazione femminile ha subìto
incidenti, contro il 2,6 per cento degli uomini. I bambini: si
fa male in casa il 3,6 per cento dei bambini fino ai quattro
anni. E fino a quattordici anni sono gli uomini più a rischio,
poi arriva il "sorpasso" delle donne.
E gli anziani? Sopra i settantacinque anni le pareti
domestiche sembrano essere una trappola sempre più pericolosa
(il 5,4 per cento ha avuto incidenti).
La radiografia dell'ISTAT si è mossa anche fra gli ambienti
di casa, ha guardato ai rischi che si nascondono ora in cucina
ora sulle scale. Riferisce l'indagine: l'ambiente più
pericoloso è senza dubbio la cucina. E tra le cause di
incidente ecco gli utensili da cucina (19,3 per cento), il
pavimento (15,5 per cento), le scale di vario tipo (13,3 per
cento), i mobili e altre parti dell'abitazione (10,8 per
cento, come sedie, porte e finestre).
L'ISTAT scandaglia ancora il "pianeta cucina": tra gli
utensili più pericolosi al primo posto ci sono i coltelli
(oltre l'undici per cento degli incidenti) e le pentole, poi i
forni e fornelli, liquidi bollenti e i piccoli
elettrodomestici. Per gli uomini gli incidenti dovuti agli
utensili da cucina occupano solo il quarto posto, dopo le
cadute sul pavimento (15,8 per cento), gli incidenti causati
da attrezzi da lavoro (14,3 per cento) e le cadute dalle scale
(13,8 per cento). Infine le conseguenze degli incidenti. C'è
di tutto: soffocamenti, ferite, fratture, ustioni. Attenti
alla casa, dunque.
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