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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


5379
DDL0434-0002
Progetto di legge Camera n. 434 - testo presentato - (DDL12-434)
(suddiviso in 10 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C434. TESTIPDL
...C434.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC434 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli  Colleghi! - "... e se mi paia ch'egli non
  possegga virtù ma solo dica di possederla, io lo svergognerò
  dimostrandogli che le cose di maggior pregio egli tiene a vile
  e tiene in pregio le cose vili".
                           (Platone,  Apologia di Socrate).
    I problemi relativi alla sicurezza dei prodotti risultano
  strettamente connessi a quelli concernenti il regime di
  responsabilità previsto per il danno provocato da prodotti
  difettosi.
    In quest'ultima direzione com'è noto si è provveduto anche
  in Italia a dare attuazione, con il decreto del Presidente
  della Repubblica 24 maggio 1988, n. 224, alla direttiva
  85/374/CEE, del Consiglio, del 25 luglio 1985.
    Si deve aver presente che l'articolo 6 della citata
  direttiva 85/374/CEE ricollegava la "difettosità" del prodotto
  proprio al fatto che questo non offriva "la sicurezza che ci
  si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le
  circostanze, tra cui:
        a)  la presentazione del prodotto;
        b)  l'uso al quale il prodotto può essere
  ragionevolmente destinato;
        c)  il momento dalla messa in circolazione del
  prodotto".
    Senonché, riguardo all'ultimo parametro costituito dal
  fattore tempo, la disciplina
 
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  risultava del tutto inadeguata, innanzitutto perché la
  successiva messa in circolazione di prodotti meno difettosi,
  resa possibile grazie al costante aggiornamento tecnico
  scientifico, non influiva sulla responsabilità civile del
  produttore più perfezionato e, in secondo luogo, perché non
  veniva ivi prevista quella possibilità di tutela costituita
  dal "richiamo" del prodotto dal mercato, che viene viceversa
  messa in campo come tecnica di intervento dalla nuova
  normativa in materia di sicurezza di prodotti che si sta
  predisponendo.
    La Francia, la Spagna, il Regno Unito e la Germania
  dispongono già di una legislazione generale in materia di
  sicurezza dei consumatori.
    "Le legislazioni in questione seguono tutte più o meno una
  impostazione analoga: esse impongono ai produttori, ai
  distributori o agli importatori un obbligo generale di
  immettere sul mercato solo prodotti sicuri, obblighi di
  informazione e di sorveglianza dei mercati per i prodotti di
  consumo commercializzati e l'obbligo di agire nel caso di
  rischi gravi e immediati connessi all'utilizzazione dei
  prodotti di consumo, e prevede altresì poteri d'intervento per
  vietare temporaneamente o definitivamente la
  commercializzazione dei prodotti di consumo pericolosi.
  Nonostante questa analoga impostazione, le legislazioni
  nazionali divergono tuttavia fra loro nel contenuto.  Vi sono
  leggi o progetti che includono i servizi (Francia, Spagna,
  Danimarca), mentre altri li escludono.  Anche l'orizzontalità
  delle disposizioni è variabile: in alcuni paesi esistono molte
  disposizioni verticali (ndr: di settore) che si applicano a
  detrimento delle disposizioni orizzontali.  La portata
  dell'obbligo generale varia poi a seconda dei paesi e dipende
  dalla definizione delle condizioni d'impiego dei prodotti in
  condizioni normali d'impiego, condizioni ragionevolmente
  prevedibili dalla gente del mestiere o da altri.
    Altre divergenze fra gli Stati membri esistono poi a
  livello delle competenze attribuite agli organismi incaricati
  di vigilare sulla sicurezza dei consumatori".
    E' partendo da questi dati che la Commissione delle
  Comunità europee in una sua comunicazione (Com (87) 209 def.)
  sulla sicurezza dei consumatori nei riguardi dei prodotti di
  consumo ha concluso nel senso che "l'esistenza di
  regolamentazioni diverse e divergenti rischia di creare nuovi
  ostacoli alla libera circolazione delle merci, poiché le
  esigenze di sicurezza cambiano da un paese all'altro e
  potrebbero quindi diventare un intralcio al completamento del
  mercato interno entro il 1992".
    Il ragionamento è - come si vede - tutto condotto su
  esigenze di tutela della concorrenza fra imprese; quando si
  guarda ai consumatori sembra porsi solo un problema di
  fiducia: nel citato documento, infatti, la Commissione
  aggiunge che "un impegno deciso da parte dei produttori, dei
  commercianti, e degli importatori ad offrire prodotti sicuri
  creerà una maggiore fiducia presso i consumatori, in quanto
  questi avranno così la prova che esistono meccanismi per far
  fronte a situazioni pericolose e rischiose".
    In altre parole è censurabile che la tutela della salute
  del consumatore faccia la sua comparsa nel richiamato
  documento comunitario solo in quanto elemento funzionale ad
  una più persuasiva penetrazione dei beni di consumo sul
  mercato, logica questa che contraddice, peraltro, lo stesso
  programma d'azione per la protezione e l'informazione del
  consumatore tracciato in sede comunitaria nel 1975
  (Gazzetta Ufficiale  delle Comunità europee del 25 aprile
  1975), il quale, al punto 15  a),  afferma il principio
  per il quale " i)  i beni e i servizi posti a disposizione
  del consumatore devono essere tali che, utilizzati in
  condizioni normali o prevedibili, non presentino pericoli per
  la sua salute e la sua sicurezza: qualora presentino tali
  pericoli - si aggiungeva - in quelle occasioni debbono poter
  essere ritirati dal mercato con procedure rapide e
  semplici".
    Nel merito è utile per ragioni di sintesi sottolineare solo
  tre questioni, in relazione alla direttiva 92/59/CEE del
  Consiglio, del 29 giugno 1992, riguardante la sicurezza
  generale dei prodotti.
 
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    La prima questione riguarda il nodo centrale costituito
  dalla nozione di sicurezza.  Questa nozione è certamente una
  nozione relativa del mondo pregiuridico, tant'è che essa
  risulta pur sempre variabile in relazione ad un parametro di
  per sé mobile in quanto costituito dallo stato delle
  conoscenze tecnico-scientifiche che sappiamo in continua
  evoluzione.
    Non è certamente questo il problema che si intende
  sollevare.
    La vera questione è che tale parametro sembra diventare
  troppo relativo e sfuggente anche sul piano giuridico.
    Il prodotto viene qualificato "sicuro" con riguardo al
  momento della messa in circolazione: in quel momento si dovrà
  dunque verificare il seguente controllo: "in mancanza delle
  normative specifiche di cui al paragrafo 1, si valuta la
  conformità di un prodotto al requisito generale di sicurezza
  tenendo conto delle norme nazionali non cogenti che
  recepiscono una norma europea o, se esistono, delle specifiche
  tecniche comunitarie o, in mancanza di esse, delle norme in
  vigore nello Stato membro in cui circola il prodotto, dei
  codici di buona condotta in materia di salute e di sicurezza
  vigenti nel settore interessato ovvero degli ultimi ritrovati
  della tecnica, nonché della sicurezza che i consumatori
  possono ragionevolmente attendere" (articolo 4, comma 2, della
  direttiva).
    Che succede se successivamente migliora lo stato
  dell'arte?
    La direttiva ritiene che la possibilità di raggiungere un
  livello di sicurezza superiore e di procurarsi altri prodotti
  che presentano un rischio minore non costituisce un motivo
  sufficiente per considerare un prodotto come "non sicuro" o
  "non pericoloso" (articolo 2 lettera  b).
    Più avanti, però, la direttiva prevede che agli stati
  membri sia consentito "organizzare il ritiro o il richiamo di
  un prodotto pericoloso già immesso sul mercato e, ove
  necessario, la sua distruzione in condizioni opportune",
  precisando per di più che ciò può avvenire in qualsiasi fase
  di distribuzione.
    Che senso ha a questo punto precludere agli stati la
  possibilità di richiamare i prodotti anche quando il giudizio
  di pericolosità sia frutto di acquisizioni conoscitive
  successive alla messa in circolazione del prodotto?
    E' auspicabile pertanto che si ponga rimedio a tale
  limite.
    Occorre sollevare, infine, due questioni che toccano da
  vicino l'attività e l'interesse delle associazioni di
  consumatori.
    Viene in rilievo innanzitutto una carenza correlata
  all'assenza nella normativa della previsione di sedi in cui
  siano immagazzinati i dati relativi allo stato delle
  conoscenze tecnico-scientifiche per ciascun settore, in modo
  da favorire l'opera di controllo sociale delle associazioni e
  dei consumatori: il tema è collegato a quello della
  certificazione dei prodotti, terreno che oggi si caratterizza
  vieppiù quale pascolo esclusivo del mondo delle grandi imprese
  e dei pubblici poteri, con esclusione di possibilità effettive
  di controllo e di partecipazione da parte del mondo dei
  consumatori.
    L'altra preoccupazione concerne la diminuzione del rischio
  che corrono le associazioni che spesso si mobilitano in
  campagne di denuncia della pericolosità di un determinato
  prodotto.
    Orbene, l'articolo 14 della direttiva prevede che "Gli
  stati membri dispongono nella loro legislazione che nessuna
  persona fisica o giuridica, che ponga pubblicamente in dubbio
  le caratteristiche di sicurezza di un prodotto o di una
  categoria di prodotti allo scopo esclusivo di accrescere la
  consapevolezza pubblica dei problemi della salute e della
  sicurezza possa essere considerata responsabile delle
  conseguenze economiche che potrebbero derivare dal dibattito
  pubblico così avviato, purché le affermazioni in materia siano
  veritiere, precise e non fallaci".
    L'opera di denuncia risulta dunque esente da
  responsabilità, stando a tale previsione, solo se la
  diffusione di informazioni circa la dannosità di un prodotto
  presenta finalità apprezzabili (crescita, consapevolezza
  pubblica dei problemi della sicurezza: che dire allora di chi
  si
 
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  limita solo a protestare per il danno subìto o evitato? sarà
  tale protesta riconducibile allo scopo didattico di cui alla
  direttiva?) o modalità determinate (affermazioni ispirate a
  "verità", "precise" e "non fallaci").
    Il criterio di verità ci sembra indispensabile, quello di
  precisione no, perché i dati a disposizione potrebbero essere
  sì sufficienti a motivare la denuncia, ma ancora insufficienti
  a garantire la precisione.  Quanto poi alla non fallacia, se
  noi traduciamo tale espressione nel senso di insuscettività ad
  indurre in inganno, potremmo convenire con tale requisiti
  facendo salva, però, la buona fede; se, viceversa, tale
  espressione dovesse alludere al risultato dell'opera di
  denuncia, essa risultarebbe fuori luogo in quanto sarebbe
  ingiusto richiedere a chi solleva un problema di rispondere
  dell'eventuale esito negativo dell'approfondimento.
    La sicurezza dei prodotti è diventato tema di fondamentale
  importanza sia per quanto riguarda il completamento del
  mercato comune europeo sia per quanto riguarda la tutela della
  salute dei cittadini e dei consumatori.
    Infatti, due milioni e settecentomila infortuni tra il 1987
  e il 1988: ecco le cifre di una guerra domestica combattuta
  con coltelli e pentole, forni e piccoli elettrodomestici.
  Ancora molti incidenti hanno avuto serie conseguenze:
  fratture, avvelenamenti e soffocamenti, le costanti del
  pericolo tra le quattro mura.
    Cifre, paure e preoccupazioni sono contenute in un rapporto
  diffuso dall'ISTAT, il risultato di un'indagine sugli
  incidenti domestici condotta tra il 1987 e il 1988.
    Subito una premessa: dall'indagine sono stati esclusi gli
  incidenti mortali e quelli avvenuti a persone residenti nelle
  convivenze.
    Dunque: due milioni ottantatremila persone hanno subìto
  almeno un incidente
  in ambiente domestico nell'anno precedente l'intervista, cioè
  il 3,7 per cento della popolazione.  Gli incidenti sono stati 2
  milioni settecentomila, poiché alcune persone sono state
  vittime di più di un infortunio.
    Anziani, donne e bambini le "categorie" più a rischio, le
  vittime principali di una casa che troppo spesso - secondo le
  statistiche - si trasforma in nemica.
    Il 4,7 per cento della popolazione femminile ha subìto
  incidenti, contro il 2,6 per cento degli uomini.  I bambini: si
  fa male in casa il 3,6 per cento dei bambini fino ai quattro
  anni.  E fino a quattordici anni sono gli uomini più a rischio,
  poi arriva il "sorpasso" delle donne.
    E gli anziani?  Sopra i settantacinque anni le pareti
  domestiche sembrano essere una trappola sempre più pericolosa
  (il 5,4 per cento ha avuto incidenti).
    La radiografia dell'ISTAT si è mossa anche fra gli ambienti
  di casa, ha guardato ai rischi che si nascondono ora in cucina
  ora sulle scale.  Riferisce l'indagine: l'ambiente più
  pericoloso è senza dubbio la cucina.  E tra le cause di
  incidente ecco gli utensili da cucina (19,3 per cento), il
  pavimento (15,5 per cento), le scale di vario tipo (13,3 per
  cento), i mobili e altre parti dell'abitazione (10,8 per
  cento, come sedie, porte e finestre).
    L'ISTAT scandaglia ancora il "pianeta cucina": tra gli
  utensili più pericolosi al primo posto ci sono i coltelli
  (oltre l'undici per cento degli incidenti) e le pentole, poi i
  forni e fornelli, liquidi bollenti e i piccoli
  elettrodomestici.  Per gli uomini gli incidenti dovuti agli
  utensili da cucina occupano solo il quarto posto, dopo le
  cadute sul pavimento (15,8 per cento), gli incidenti causati
  da attrezzi da lavoro (14,3 per cento) e le cadute dalle scale
  (13,8 per cento).  Infine le conseguenze degli incidenti.  C'è
  di tutto: soffocamenti, ferite, fratture, ustioni.  Attenti
  alla casa, dunque.
 
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