| (Modificazioni al decreto-legge 21 febbraio 1994, n.
128).
1. Al decreto-legge 21 febbraio 1994, n. 128, sono
apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:
a) al comma 3 dell'articolo 2, nell'alinea, la
parola: "compie" è sostituita dalla seguente: ", compiuta" e
le parole da: "e, ove" fino a: "di origine" sono soppresse; la
lettera b) è soppressa; alla lettera c) dopo le
parole: "Ministero dell'interno" sono aggiunte le seguenti: ",
che la ritrasmette, tramite il Ministero degli affari esteri,
alle autorità competenti degli Stati membri per la prevista
cancellazione";
b) all'articolo 8, comma 1, sono soppresse le
lettere c), d), e), f), g) ed h).
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