| (Poteri dell'AICERT per il controllo della sicurezza dei
prodotti).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei
princìpi e dei criteri direttivi di cui al presente articolo,
nonché all'articolo 6, uno
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o più decreti legislativi al fine di garantire all'AICERT:
a) poteri per l'adozione di adeguate misure
preventive quali:
1) richiedere informazioni rilevanti sia alle parti
interessate, quali i fornitori, sia, ove necessario, a
qualsiasi altra persona fisica o giuridica;
2) chiedere campioni di un prodotto o di una linea di
produzione, sequestrare o confiscare prodotti e, ove
necessario, ispezionare allo stesso scopo la sede dell'impresa
o qualsiasi altro locale di quest'ultima;
3) intensificare il numero e la portata dei controlli,
delle prove, delle verifiche, delle analisi e simili che sono
normalmente previsti per il particolare prodotto o la
particolare categoria di prodotti di cui trattasi, o farli
effettuare appositamente;
4) rendere pubbliche, attraverso i mezzi di
comunicazione di massa più indicati e nella forma più
opportuna, avvertenze destinate non soltanto a coloro che
possono considerarsi i normali utilizzatori o consumatori del
prodotto in questione, ma anche alla popolazione in
generale;
5) imporre ai produttori, agli importatori ed
eventualmente alle altre categorie professionali interessate
e, se del caso, anche agli utilizzatori e ai consumatori
finali, di attivarsi affinché siano informati tutti coloro che
potrebbero essere esposti al rischio osservato derivante dal
prodotto e, ove necessario, tutta la popolazione;
6) chiedere ai fabbricanti di corredare il prodotto
considerato con adeguate avvertenze; tale richiesta può essere
eventualmente rivolta anche ai distributori o agli altri
operatori professionali;
7) imporre le dovute restrizioni circa le condizioni di
distribuzione, commercializzazione ed eventualmente
smaltimento del prodotto;
8) chiedere le necessarie modifiche del prodotto o di
una serie di prodotti e
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vietarne, in via temporanea o definitiva, la produzione e la
commercializzazione, ovvero, nel caso di materie prime,
sostanze, componenti o semi-lavorati, vietarne
l'utilizzazione, l'inclusione o la combinazione con alcuni
tipi o categorie di prodotti;
9) organizzare il ritiro di un prodotto già immesso sul
mercato, anche quando sia già in possesso dell'utilizzatore o
del consumatore finale, od eventualmente garantirne la
distribuzione alle condizioni più adeguate;
b) poteri per disporre di adeguate informazioni al
fine di:
1) essere in grado di tenere conto e, ove necessario,
di raccogliere i dati rilevanti in modo permanente e
sistematico, attingendo a fonti d'informazione che possano
fornire indicazioni circa la probabile esistenza di rischi, in
particolare alla luce di elementi indiziari ricavati da
incidenti, da casi di malattia o da altri danni alle
persone;
2) qualora vi siano fondati motivi per sospettare che
un prodotto presenti un rischio inaccettabile di natura grave
ed immediata, adottare un provvedimento che, per un periodo
non superiore ai tre mesi a decorrere dalla data della
decisione stessa, vieti la fornitura, l'offerta di fornitura,
l'accordo di fornitura o l'esposizione del prodotto di cui
trattasi; tale provvedimento potrà essere successivamente
reiterato con l'obbligo di segnalazione all'autorità che ha
rilasciato l'autorizzazione o la licenza all'esercizio
dell'attività, affinché provveda se del caso, alla revoca.
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