Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


5381
DDL0434-0004
Progetto di legge Camera n. 434 - testo presentato - (DDL12-434)
(suddiviso in 10 Unità Documento)
Unità Documento n.4 (che inizia a pag.5 dello stampato)
...C434. TESTIPDL
...C434.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 2.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC434 ZZ12 ZZPD ZZPR
  (Poteri dell'AICERT per il controllo della sicurezza dei
                          prodotti).
    1.  Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla
  data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei
  princìpi e dei criteri direttivi di cui al presente articolo,
  nonché all'articolo 6, uno
 
                               Pag. 6
 
  o più decreti legislativi al fine di garantire all'AICERT:
        a)  poteri per l'adozione di adeguate misure
  preventive quali:
        1) richiedere informazioni rilevanti sia alle parti
  interessate, quali i fornitori, sia, ove necessario, a
  qualsiasi altra persona fisica o giuridica;
        2) chiedere campioni di un prodotto o di una linea di
  produzione, sequestrare o confiscare prodotti e, ove
  necessario, ispezionare allo stesso scopo la sede dell'impresa
  o qualsiasi altro locale di quest'ultima;
        3) intensificare il numero e la portata dei controlli,
  delle prove, delle verifiche, delle analisi e simili che sono
  normalmente previsti per il particolare prodotto o la
  particolare categoria di prodotti di cui trattasi, o farli
  effettuare appositamente;
        4) rendere pubbliche, attraverso i mezzi di
  comunicazione di massa più indicati e nella forma più
  opportuna, avvertenze destinate non soltanto a coloro che
  possono considerarsi i normali utilizzatori o consumatori del
  prodotto in questione, ma anche alla popolazione in
  generale;
        5) imporre ai produttori, agli importatori ed
  eventualmente alle altre categorie professionali interessate
  e, se del caso, anche agli utilizzatori e ai consumatori
  finali, di attivarsi affinché siano informati tutti coloro che
  potrebbero essere esposti al rischio osservato derivante dal
  prodotto e, ove necessario, tutta la popolazione;
        6) chiedere ai fabbricanti di corredare il prodotto
  considerato con adeguate avvertenze; tale richiesta può essere
  eventualmente rivolta anche ai distributori o agli altri
  operatori professionali;
        7) imporre le dovute restrizioni circa le condizioni di
  distribuzione, commercializzazione ed eventualmente
  smaltimento del prodotto;
        8) chiedere le necessarie modifiche del prodotto o di
  una serie di prodotti e
 
                               Pag. 7
 
  vietarne, in via temporanea o definitiva, la produzione e la
  commercializzazione, ovvero, nel caso di materie prime,
  sostanze, componenti o semi-lavorati, vietarne
  l'utilizzazione, l'inclusione o la combinazione con alcuni
  tipi o categorie di prodotti;
        9) organizzare il ritiro di un prodotto già immesso sul
  mercato, anche quando sia già in possesso dell'utilizzatore o
  del consumatore finale, od eventualmente garantirne la
  distribuzione alle condizioni più adeguate;
        b)  poteri per disporre di adeguate informazioni al
  fine di:
        1) essere in grado di tenere conto e, ove necessario,
  di raccogliere i dati rilevanti in modo permanente e
  sistematico, attingendo a fonti d'informazione che possano
  fornire indicazioni circa la probabile esistenza di rischi, in
  particolare alla luce di elementi indiziari ricavati da
  incidenti, da casi di malattia o da altri danni alle
  persone;
        2) qualora vi siano fondati motivi per sospettare che
  un prodotto presenti un rischio inaccettabile di natura grave
  ed immediata, adottare un provvedimento che, per un periodo
  non superiore ai tre mesi a decorrere dalla data della
  decisione stessa, vieti la fornitura, l'offerta di fornitura,
  l'accordo di fornitura o l'esposizione del prodotto di cui
  trattasi; tale provvedimento potrà essere successivamente
  reiterato con l'obbligo di segnalazione all'autorità che ha
  rilasciato l'autorizzazione o la licenza all'esercizio
  dell'attività, affinché provveda se del caso, alla revoca.
 
DATA=940504 FASCID=DDL12-434 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0434 TOTPAG=0012 TOTDOC=0010 NDOC=0004 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0005 RIGINIZ=028 PAGFIN=0007 RIGFIN=029 UPAG=NO PAGEIN=5 PAGEFIN=7 SORTRES= SORTDDL=043400 00 FASCIDC=12DDL0434 SORTNAV=0043400 000 00000 ZZDDLC434 NDOC0004 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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