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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


5382
DDL0434-0005
Progetto di legge Camera n. 434 - testo presentato - (DDL12-434)
(suddiviso in 10 Unità Documento)
Unità Documento n.5 (che inizia a pag.7 dello stampato)
...C434. TESTIPDL
...C434.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 3.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC434 ZZ12 ZZPD ZZPR
           (Sistemi di controllo particolari per i
                   prodotti alimentari). 
    1.  Fermo restando quanto stabilito dalla presente legge, il
  controllo per i
 
                               Pag. 8
 
  prodotti alimentari consiste in particolare in una o più
  delle seguenti operazioni:
        a)  ispezione;
        b)  prelievo ed analisi di campioni;
        c)  controllo dell'igiene del personale;
        d)  esame del materiale scritto e dei documentari di
  vario genere;
        e)  esame dei sistemi di verifica eventualmente
  installati dall'impresa e dei relativi risultati.
    2.  Sono sottoposti ad ispezione al fine di controllare la
  qualità del prodotto:
        a)  lo stato e l'impiego di terreni, locali, uffici,
  installazioni e relativo ambiente, mezzi di trasporto,
  attrezzature e materiali;
        b)  le materie prime, gli ingredienti, i coadiuvanti
  tecnologici e gli altri prodotti utilizzati per la
  preparazione e la produzione dei prodotti alimentari;
        c)  i prodotti semilavorati;
        d)  i prodotti finiti;
        e)  i materiali e oggetti destinati a entrare in
  contatto con i prodotti alimentari;
        f)  i prodotti e i procedimenti di pulizia e
  manutenzione nonché gli antiparassitari;
        g)  i prodotti utilizzati per fabbricare o lavorare
  i prodotti alimentari;
        h)  l'etichettatura e la presentazione dei prodotti
  alimentari;
        i)  i mezzi di conservazione.
    3.  Le operazioni di cui al comma 1 possono all'occorrenza
  essere integrate:
        a)  dall'audizione del responsabile dell'impresa
  ispezionata e delle persone che lavorano per conto di questa
  impresa;
        b)  dal rilevamento dei valori registrati dagli
  strumenti di misurazione installati dall'impresa;
 
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        c)  da controlli, effettuati dall'autorità
  competente con strumenti installati dall'impresa.
    4.  A fini d'analisi possono venire prelevati campioni dei
  prodotti in conformità alle disposizioni che garantiscano alle
  persone soggette al controllo il beneficio di un'eventuale
  controperizia.
    5.  Le analisi sono effettuate dai laboratori accreditati.
  Sono sottoposte al controllo dell'igiene le persone che,
  direttamente o indirettamente, per esercitare le loro mansioni
  entrano in contatto con le materie ed i prodotti
  alimentari.
 
DATA=940504 FASCID=DDL12-434 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0434 TOTPAG=0012 TOTDOC=0010 NDOC=0005 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0007 RIGINIZ=030 PAGFIN=0009 RIGFIN=012 UPAG=NO PAGEIN=7 PAGEFIN=9 SORTRES= SORTDDL=043400 00 FASCIDC=12DDL0434 SORTNAV=0043400 000 00000 ZZDDLC434 NDOC0005 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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