| (Provvedimenti limitativi).
1. Qualsiasi provvedimento che comporti limitazioni per
l'immissione di un determinato prodotto sul mercato o che
disponga il ritiro dal mercato di un determinato prodotto deve
indicare gli esatti motivi sui quali il provvedimento stesso è
fondato.
2. Il provvedimento è notificato nel più breve termine alla
parte interessata, la quale deve essere al tempo stesso
informata in merito ai mezzi di impugnazione di cui dispone,
precisando i termini previsti per la presentazione degli
stessi.
3. Alle parti interessate deve essere riconosciuta,
ogniqualvolta sia possibile, la facoltà di esprimere il loro
parere prima che il provvedimento venga adottato. Ove ciò non
sia possibile, segnatamente a causa dell'urgenza del
provvedimento, deve essere previsto l'esercizio di siffatta
facoltà anche successivamente all'esecuzione del
provvedimento.
4. I provvedimenti che prescrivono il ritiro di un
determinato prodotto dal mercato devono contenere disposizioni
incentivanti per i detentori del prodotto, in particolare dei
distributori, utilizzatori e consumatori finali, ai fini del
ritiro medesimo.
| |