| (Accordi).
1. Ove sia necessario al fine di attuare un controllo
effettivo sulla sicurezza dei prodotti, si può provvedere alla
designazione di una persona o di un servizio che sia
specificamente responsabile di organizzare la conclusione di
accordi in materia e di vigilare sul loro regolare
funzionamento.
2. Gli accordi in merito al controllo della sicurezza dei
prodotti devono prevedere tra l'altro:
a) un'adeguata marcatura del prodotto o delle
categorie di prodotti che ne consenta l'identificazione in una
fase successiva;
b) la regolare o saltuaria verifica del prodotto
con riguardo alle relative proprietà di sicurezza;
c) congrue convenzioni con altri fornitori e
consumatori professionali e con le organizzazioni di categoria
del settore cui il prodotto appartiene, al fine di ricevere e
di scambiarsi regolarmente informazioni pertinenti sulle
questioni inerenti alla sicurezza del settore;
d) la sistematica valutazione dei reclami
presentati in merito ad un determinato prodotto o delle
ragioni che ne motivano la restituzione, anche quando non
siano direttamente basati sulle proprietà di sicurezza dello
stesso prodotto.
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