| (Informazione ed etichettatura).
1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2 devono, tra
l'altro, essere finalizzati ad assicurare, qualora un prodotto
presenti, a motivo della sua stessa natura o di ragioni
tecniche o economiche, un rischio rilevante ma accettabile
come tale, che siffatto rischio sia adeguatamente evidenziato
per renderne consapevole il consumatore
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o l'utilizzatore potenziale, in modo che:
a) si tenga conto in particolare:
1) dell'uso, del consumo, dell'imballaggio, del
trasporto e dello stoccaggio del prodotto previsti in
condizioni normali, segnatamente alla luce delle dichiarazioni
specifiche fatte dal fornitore o per suo conto, e di eventuali
altri usi o consumi ragionevolmente prevedibili;
2) delle capacità di percezione e delle conoscenze che
si possono ragionevolmente attendere da parte
dell'utilizzatore o del consumatore effettivo o potenziale;
b) si assicuri che, ove necessario, le avvertenze
pertinenti possano essere debitamente percepite in qualsiasi
fase dell'uso, del consumo e dell'eliminazione e,
all'occorrenza, durante il prevedibile tempo di utilizzazione
del prodotto.
2. Le indicazioni dei rischi devono essere effettuate in
maniera tale da consentire a qualsiasi utilizzatore o
consumatore effettivo o potenziale di valutare direttamente il
rischio del prodotto, prima di acquistarlo o di utilizzarlo,
qualora costituiscano un elemento determinante per indurlo ad
acquistare o ad utilizzare il prodotto.
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