| Onorevoli Colleghi! -- L'aumento di considerazione e
di attenzione da parte dei governi nazionali e della Comunità
europea alle politiche relative agli interessi dei consumatori
è da attribuire principalmente all'attività svolta in questi
anni dalle associazioni spontaneamente costituitesi nei Paesi
europei a tale scopo.
La loro diffusione e l'impegno da esse profuso nelle
battaglie a favore degli interessi dei consumatori è insieme
causa ed effetto della crescente attenzione posta, in merito a
questi temi, dai cittadini stessi, sempre più desiderosi di
avere un'informazione e un'assistenza adeguata prima di
procedere ai normali acquisti quotidiani o prima di
sottoscrivere contratti per la fornitura
di beni o servizi. Lo spirito associativo è tuttavia
fondamentale per il perseguimento degli interessi collettivi:
non solo per la sicurezza che infonde al singolo il fatto di
avere a che fare con un'organizzazione creata appositamente
per la difesa di un singolo diritto specifico, ma anche perché
una simile organizzazione ha la possibilità di costituire un
archivio di informazioni utili alla collettività e basato
sulle esperienze che il singolo cittadino non avrebbe la
possibilità di conseguire da solo.
L'importanza crescente delle associazioni di categoria
nella difesa degli interessi collettivi è stata avvertita,
peraltro, in sede di discussione del testo del nuovo
Pag. 2
codice di procedura penale: ad esse è stata concessa la
possibilità di sostituire la persona offesa dal reato e di
costituirsi parte civile. Questo a conferma che spesso la
posizione giuridica della parte lesa dal reato non è una
posizione isolata ma è oggetto di interessi da parte
dell'intera collettività; l'associazione di categoria può
intervenire nel processo nei casi in cui la vittima del reato
non se la sente o non ha la possibilità materiale di
rivendicare fino in fondo i propri diritti.
Le associazioni di categoria escono quindi dal "sommerso"
per ricoprire un ruolo fondamentale nella tutela degli
interessi collettivi. Il rapporto che intercorre tra il
consumatore e l'associazione è improntato esclusivamente sulla
fiducia del primo nei riguardi della seconda: tale rapporto
risulterebbe del tutto inficiato qualora il consumatore
scoprisse che quella a cui si è rivolto è una associazione "di
comodo", ovvero un organismo appositamente costituito da un
gruppo di imprenditori con lo scopo indiretto di perseguire
gli interessi non del consumatore, ma dell'imprenditore stesso
(accordo che nel nostro ordinamento giuridico prende il nome
di "negozio dissimulato").
E' dunque necessario che le associazioni ammesse alla
tutela giurisdizionale degli interessi dei consumatori e degli
utenti posseggano dei requisiti "minimi", come il riferimento
esplicito, nello statuto, alla difesa degli interessi dei
consumatori, l'assenza di legami con enti o organizzazioni
che perseguono scopi produttivi o commerciali o di servizio,
una diffusione minima nel territorio nazionale, una
riconoscibilità esterna data dalla continuità di esercizio e,
infine, la trasparenza dei bilanci.
Una volta dimostrata la loro "legittimazione ad agire" le
associazioni possono rivolgersi, per il perseguimento dei loro
scopi, a qualsiasi tipo di autorità giudiziaria: non solo
quindi al giudice amministrativo, o a quello civile e penale,
ma anche ad un eventuale organo amministrativo indipendente
che sia chiamato dalle leggi di settore a dirimere
controversie insorte tra consumatori e imprenditori. Pensiamo,
ad esempio, al settore pubblicitario e, in particolare, alla
questione della pubblicità ingannevole e comparativa, dove è
già prefigurato, limitatamente a quella ingannevole,
l'intervento dell'Autorità garante della concorrenza e del
mercato di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287 e dove è
ipotizzabile una estensione dei suoi poteri anche per le
questioni concernenti la pubblicità comparativa. Di
particolare importanza è, pertanto, il recepimento da parte
dell'ordinamento italiano della proposta di direttiva europea
del 22 maggio 1991 sulla pubblicità comparativa. Non va
trascurato, da ultimo, che nel marzo 1993 il Consiglio delle
Comunità europee ha approvato la direttiva concernente le
clausole vessatorie nei contratti stipulati con i consumatori,
nella quale si prevede lo svolgimento di un'azione incisiva da
parte delle associazioni di categoria.
| |