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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


5389
DDL0435-0002
Progetto di legge Camera n. 435 - testo presentato - (DDL12-435)
(suddiviso in 4 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C435. TESTIPDL
...C435.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC435 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli  Colleghi! -- L'aumento di considerazione e
  di attenzione da parte dei governi nazionali e della Comunità
  europea alle politiche relative agli interessi dei consumatori
  è da attribuire principalmente all'attività svolta in questi
  anni dalle associazioni spontaneamente costituitesi nei Paesi
  europei a tale scopo.
    La loro diffusione e l'impegno da esse profuso nelle
  battaglie a favore degli interessi dei consumatori è insieme
  causa ed effetto della crescente attenzione posta, in merito a
  questi temi, dai cittadini stessi, sempre più desiderosi di
  avere un'informazione e un'assistenza adeguata prima di
  procedere ai normali acquisti quotidiani o prima di
  sottoscrivere contratti per la fornitura
  di beni o servizi.  Lo spirito associativo è tuttavia
  fondamentale per il perseguimento degli interessi collettivi:
  non solo per la sicurezza che infonde al singolo il fatto di
  avere a che fare con un'organizzazione creata appositamente
  per la difesa di un singolo diritto specifico, ma anche perché
  una simile organizzazione ha la possibilità di costituire un
  archivio di informazioni utili alla collettività e basato
  sulle esperienze che il singolo cittadino non avrebbe la
  possibilità di conseguire da solo.
    L'importanza crescente delle associazioni di categoria
  nella difesa degli interessi collettivi è stata avvertita,
  peraltro, in sede di discussione del testo del nuovo
 
                               Pag. 2
 
  codice di procedura penale: ad esse è stata concessa la
  possibilità di sostituire la persona offesa dal reato e di
  costituirsi parte civile.  Questo a conferma che spesso la
  posizione giuridica della parte lesa dal reato non è una
  posizione isolata ma è oggetto di interessi da parte
  dell'intera collettività; l'associazione di categoria può
  intervenire nel processo nei casi in cui la vittima del reato
  non se la sente o non ha la possibilità materiale di
  rivendicare fino in fondo i propri diritti.
    Le associazioni di categoria escono quindi dal "sommerso"
  per ricoprire un ruolo fondamentale nella tutela degli
  interessi collettivi.  Il rapporto che intercorre tra il
  consumatore e l'associazione è improntato esclusivamente sulla
  fiducia del primo nei riguardi della seconda: tale rapporto
  risulterebbe del tutto inficiato qualora il consumatore
  scoprisse che quella a cui si è rivolto è una associazione "di
  comodo", ovvero un organismo appositamente costituito da un
  gruppo di imprenditori con lo scopo indiretto di perseguire
  gli interessi non del consumatore, ma dell'imprenditore stesso
  (accordo che nel nostro ordinamento giuridico prende il nome
  di "negozio dissimulato").
    E' dunque necessario che le associazioni ammesse alla
  tutela giurisdizionale degli interessi dei consumatori e degli
  utenti posseggano dei requisiti "minimi", come il riferimento
  esplicito, nello statuto, alla difesa degli interessi dei
  consumatori, l'assenza di legami con enti o organizzazioni
  che perseguono scopi produttivi o commerciali o di servizio,
  una diffusione minima nel territorio nazionale, una
  riconoscibilità esterna data dalla continuità di esercizio e,
  infine, la trasparenza dei bilanci.
    Una volta dimostrata la loro "legittimazione ad agire" le
  associazioni possono rivolgersi, per il perseguimento dei loro
  scopi, a qualsiasi tipo di autorità giudiziaria: non solo
  quindi al giudice amministrativo, o a quello civile e penale,
  ma anche ad un eventuale organo amministrativo indipendente
  che sia chiamato dalle leggi di settore a dirimere
  controversie insorte tra consumatori e imprenditori.  Pensiamo,
  ad esempio, al settore pubblicitario e, in particolare, alla
  questione della pubblicità ingannevole e comparativa, dove è
  già prefigurato, limitatamente a quella ingannevole,
  l'intervento dell'Autorità garante della concorrenza e del
  mercato di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287 e dove è
  ipotizzabile una estensione dei suoi poteri anche per le
  questioni concernenti la pubblicità comparativa.  Di
  particolare importanza è, pertanto, il recepimento da parte
  dell'ordinamento italiano della proposta di direttiva europea
  del 22 maggio 1991 sulla pubblicità comparativa.  Non va
  trascurato, da ultimo, che nel marzo 1993 il Consiglio delle
  Comunità europee ha approvato la direttiva concernente le
  clausole vessatorie nei contratti stipulati con i consumatori,
  nella quale si prevede lo svolgimento di un'azione incisiva da
  parte delle associazioni di categoria.
 
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