| 1. Ai fini di cui alla presente legge sono "beni culturali
minori" quei beni per i quali lo Stato non possa assicurare
contemporaneamente la custodia, la vigilanza, la manutenzione
ordinaria e la fruizione pubblica.
2. La custodia, la vigilanza, la manutenzione ordinaria e
la fruizione pubblica sono affidate dallo Stato, sulla base di
convenzioni con le competenti soprintendenze, a cooperative
giovanili composte da soci di età compresa in prevalenza tra i
18 ed i 30 anni, ad associazioni di volontariato, ad istituti
scolastici e a consigli di quartiere che ne facciano formale
richiesta entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'elenco
di cui all'articolo 1 e che diano sufficienti garanzie di
affidabilità.
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