| 1. Sono deducibili, nella determinazione del reddito
imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche, le spese sostenute per l'acquisto o la sottoscrizione
di azioni ed obbligazioni convertibili da parte di persone
fisiche che siano dipendenti della società emittente i titoli,
per importi non superiori a lire 100 milioni, anche se non
ammesse alla borsa od al mercato ristretto.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche
alle società costituite per effetto della privatizzazione di
enti ed imprese pubbliche o a partecipazione pubblica.
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