| 1. Per beneficiare della deducibilità di cui all'articolo 1
i titoli acquistati devono restare ininterrottamente in
proprietà della medesima persona per tutta la durata del
rapporto di lavoro.
2. Qualora da parte del soggetto di cui al comma 1,
proprietario di azioni ed obbligazioni convertibili, sia
superato il limite di spesa di cui all'articolo 1, deducibile
dall'imponibile, i benefìci previsti dalla presente legge sono
revocati con effetto retroattivo al momento dell'acquisto. A
tal fine, le azioni acquistate devono essere depositate presso
una azienda di credito e alla dichiarazione dei redditi va
allegato un certificato dell'azienda depositaria attestante la
consistenza dei depositi alla fine di ciascun periodo
d'imposta.
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