| 1. I dividendi e gli interessi provenienti da azioni ed
obbligazioni convertibili ammesse alla borsa o al mercato
ristretto,
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ovvero emesse da qualunque società comprese quelle costituite
per effetto della privatizzazione di imprese pubbliche, che
siano percepiti da persone fisiche azioniste ed
obbligazioniste titolari di redditi di lavoro presso la
società emittente, o da pensionati della stessa, non sono
soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche.
2. Le ritenute di cui agli articoli 26 e 27 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, possono essere scomputate ai sensi
dell'articolo 19 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, ovvero chieste a rimborso dal
percipiente ai sensi dell'articolo 38, secondo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602, e successive modificazioni.
3. La persona fisica dipendente in servizio nella azienda
dalla quale abbia acquisito azioni, ha diritto, in
associazione temporanea con altri dipendenti, qualora il
capitale azionario da essi posseduto raggiunga lo 0,30 per
cento di quello complessivo, di nominare un proprio
rappresentante in seno al consiglio di amministrazione della
società stessa, nonché un numero di consiglieri, in
proporzione diretta dei multipli del suddetto tetto minimo di
azioni posseduti dalla stessa o da diversa associazione
temporanea di dipendenti azionisti.
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