| 1. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto da emanare
entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, individua le misure di
attuazione della presente legge, prevedendo tra l'altro per
l'acquisto di azioni ed obbligazioni convertibili il diritto
di prelazione in favore dei dipendenti delle società
costituite per l'effetto della privatizzazione di imprese
pubbliche od a partecipazione pubblica e l'utilizzo, per
l'acquisto, anche di quote della indennità di liquidazione
accantonata, spettante ai dipendenti che intendano assumere la
qualità di azionisti.
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