| 1. Gli enti pubblici, le aziende e le società, pubbliche, a
partecipazione statale o private, concessionari di un pubblico
servizio di trasporto, radiotelevisivo, autostradale o
telefonico, di forniture idriche o di energia elettrica o di
gas, individuati nel decreto ministeriale di cui all'articolo
6 qualora abbiano, anche di fatto, la esclusiva dello
specifico servizio o di forniture nell'ambito di un
determinato territorio dello Stato, sono tenuti ad offrire
pubblicamente, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, l'acquisto almeno di una delle loro
azioni a ciascuno dei loro utenti. L'offerta pubblica non deve
essere inferiore al 20 per cento del capitale azionario, mercè
il suo incremento in pari percentuale.
| |