Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


541
DDL0036-0002
Progetto di legge Camera n. 36 - testo presentato - (DDL12-36)
(suddiviso in 15 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C36. TESTIPDL
...C36.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC36 ZZ12 ZZRL ZZPR
  Onorevoli  Deputati! -- Con il presente provvedimento
  viene reiterato, con alcune integrazioni e modificazioni, il
  decretolegge 21 gennaio 1994, n. 45, in via di caducazione per
  decorrenza dei termini costituzionali.  Il precedente
  decreto-legge 23 novembre 1993, n. 471, di contenuto pressoché
  analogo al presente, è decaduto per decorrenza dei termini
  costituzionali.
    Il decreto naturalmente conserva carattere di necessità ed
  urgenza in quanto volto ad assicurare al Commissario
  liquidatore dell'EFIM ulteriori strumenti operativi
  integrativi di quelli già contenuti nel decreto-legge 19
  dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla
  legge 17 febbraio 1993, n. 33, e nei successivi provvedimenti
  di urgenza (decreto-legge 20
 
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  maggio 1993, n. 154, convertito dalla legge 19 luglio 1993,
  n. 242, recante disposizioni interpretative del predetto
  decreto-legge n. 487; decreto-legge 23 dicembre 1993, n. 532,
  convertito dalla legge 17 febbraio 1994, n. 111, recante
  disposizioni urgenti concernenti i crediti commerciali vantati
  da piccole e medie imprese nei confronti dell'EFIM e delle
  società controllate; decreto-legge 13 gennaio 1994, n. 22,
  reiterato con decreto-legge 18 marzo 1994, n. 184, recante
  interventi urgenti a sostegno dell'economia,  (sub
  articolo 4) al fine di una più efficace ed efficiente
  azione di perseguimento degli obiettivi già individuati nel
  predetto decreto-legge n. 487 del 1992 di soppressione
  dell'EFIM.
    Le modifiche ed integrazioni proposte hanno
  fondamentalmente natura tecnica in quanto sono dettate da
  esigenze emerse in corso di attuazione delle operazioni di
  liquidazione e si inquadrano nella stessa logica del citato
  decreto-legge interpretativo n. 154 del 1993, nel senso di
  rendere immediatamente disponibili quei meccanismi e strumenti
  atti a soddisfare le suddette esigenze, fermo restando,
  pertanto, il complessivo sistema finanziario definito dal
  decreto-legge n. 487 del 1992, e successive modificazioni ed
  integrazioni.
    Si fornisce di seguito un rapido commento alle singole
  disposizioni.
    Articolo 1, comma 1. - La disposizione consentirebbe alle
  società controllate, per le quali è prevista la vendita e che
  hanno superato i limiti legali di durata previsti dalla
  normativa sulla cassa integrazione guadagni, di poter
  ricorrere ad una cassa integrazione "ponte" che copra il
  periodo intercorrente tra la cessazione dell'intervento
  ordinario o straordinario e l'alienazione della società o
  dell'azienda.
    Articolo 1, comma 2. - Tale comma consentirebbe al
  Commissario liquidatore di soddisfare contingenti necessità
  economiche e finanziarie delle società che, nonostante il
  ricorso alla cassa integrazione guadagni per una parte del
  personale o a procedure di mobilità, non sono in grado di far
  fronte al pagamento delle retribuzioni e dei relativi oneri
  per il personale in servizio che assicuri il mantenimento del
  minimo livello produttivo aziendale.  Le risorse verrebbero
  prelevate dalla dotazione di cui dispone il Commissario ai
  sensi dell'articolo 5, comma 3, ultimo periodo, del
  decreto-legge n. 487 del 1992, indipendentemente dai
  presupposti richiesti dalla "legge Prodi" ivi richiamata.
    Articolo 1, comma 3. - Il presente comma è finalizzato ad
  ampliare le disponibilità (di 30 miliardi) già previste
  dall'articolo 3, comma 2- ter,  del decreto-legge n. 487
  del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del
  1993, destinate alla gestione e soluzione delle situazioni di
  eccedenza di personale (ivi compreso il ricorso al
  prepensionamento del personale delle società controllate
  dall'EFIM) derivanti dall'attuazione del programma di
  liquidazione, stabilendo che una somma complessiva di lire 150
  miliardi potrà essere utilizzata a tal fine, con onere a
  carico della gestione liquidatoria.
    Articolo 2, comma 1. - L'articolo 2 viene incontro alla
  necessità di interpretare e di chiarire il rapporto fra le
  posizioni delle società controllate dall'EFIM operanti nel
  settore della difesa ed aerospaziale, debitamente autorizzate
  all'esercizio di queste attività, e le aziende gestite dalle
  stesse società che hanno assunto una individualità operativa
  differenziata con il contratto di affitto con l'IRI e il
  successivo trasferimento alla società Finmeccanica.  In
  particolare, la disposizione chiarisce che gli effetti delle
  autorizzazioni e licenze rilasciate alle società si estendono
  anche alle aziende superando dubbi interpretativi ed operativi
  che erano sorti o che potevano sorgere.
    Articolo 2, comma 2. - Tale comma contiene una necessaria
  puntualizzazione considerato che il 18 gennaio le aziende del
  settore difesa sono state effettivamente cedute e che i
  cedenti in alcuni casi erano titolari dei contratti in forza
  di una legge o di un provvedimento amministrativo o di un
  contratto con la pubblica amministrazione; in mancanza di tale
  specificazione i contratti rimarrebbero in capo alle società
  che ovviamente non sono in grado di produrre nulla in quanto
  prive delle aziende.
 
                               Pag. 3
 
    Articolo 2, comma 3. - Con tale disposizione viene
  garantita la verifica dei requisiti legali in relazione alla
  continuità delle autorizzazioni e delle licenze assicurate dal
  comma 1, ai fini della sussistenza dei connessi presupposti,
  stante la particolare e delicata natura delle attività
  prestate dalle imprese che succedono nella produzione e
  commercio di armi e materiali da guerra.
    Articolo 2, comma 4. - La previsione di un subentro
  automatico,  ex lege,  degli acquirenti di aziende o rami
  di aziende  ex  EFIM nei consorzi di progettazione e
  costruzione e nelle iscrizioni all'Albo nazionale costruttori
  (purché in possesso dei requisiti richiesti) è volta a
  favorire la sollecita cessione di tali cespiti in quanto
  rimuove incertezze e difficoltà, d'ordine giuridico, che
  attualmente si verificano allorché ad essere ceduta non sia la
  società.
    Va considerato, peraltro, che la partecipazione a consorzi
  già operanti e con ordini in corso e l'iscrizione a
  particolari categorie dell'Albo nazionale costruttori delle
  cedende società costituisce spesso un elemento decisivo di
  valutazione economica per i potenziali acquirenti.
    Articolo 3. - Tale articolo, che sostituisce il comma 3
  dell'articolo 4 del decretolegge n. 487 del 1992, convertito,
  con modificazioni, dalla legge n. 33 del 1993 , in primo luogo
  estende il potere del Commissario liquidatore di richiedere la
  liquidazione coatta amministrativa per tutte le società
  controllate dall'EFIM, potere prima limitato alle società non
  suscettibili di utile trasferimento.  In proposito va fatto
  presente che l'ampliamento della possibilità di ricorso alla
  liquidazione coatta amministrativa è volto a cogliere i pregi
  di tale procedura, che possono essere riassunti come segue:
  favorire il trasferimento delle aziende; evitare il pagamento
  di interessi che graverebbe a carico dell'erario; consentire
  gli eventuali interventi della magistratura per le
  responsabilità degli amministratori precedenti, che altrimenti
  potrebbero essere sottratti alle disposizioni previste dalla
  legge.  In secondo luogo, la disposizione è volta a precisare
  che, nel caso di liquidazione coatta amministrativa delle
  società controllate dall'EFIM, il referente dell'autorità di
  vigilanza rimane sempre il Commissario liquidatore dell'EFIM;
  ciò al fine di mantenere compatto il processo di liquidazione
  del gruppo e di evitare la molteplicità di controparti.
    Articolo 4, comma 1. - La disposizione introduce
  un'interpretazione che potrebbe anche essere superflua in
  quanto dalla lettura sistematica del decreto-legge n. 487 del
  1992 e dalle considerazioni che in linea generale erano state
  fatte da un'autorevole dottrina, il ricorso, previsto
  esplicitamente, alla liquidazione coatta amministrativa non
  esclude anche l'eventualità del concordato giudiziario.
  Tuttavia, in un quadro di semplificazione e di
  interpretazione, si considera opportuna la precisazione che
  viene introdotta.
    Articolo 4, comma 2. - Viene introdotta un'equiparazione
  delle vendite effettuate prima del concordato o della
  liquidazione coatta da parte del Commissario liquidatore a
  quelle compiute nell'ambito delle procedure di cui alla legge
  fallimentare, in modo che in nessun caso possa aversi
  un'azione di creditori delle aziende trasferite nei confronti
  degli aventi causa.  In tal modo questi ultimi non corrono
  alcun rischio e i creditori a loro volta non hanno una
  posizione differenziata da quella che avrebbero in sede di
  concordato preventivo o di liquidazione coatta
  amministrativa.
    Articolo 4, comma 3. - Tale comma renderebbe possibile la
  conversione dei crediti infragruppo in capitale da parte delle
  società controllate dall'EFIM in liquidazione anche
  nell'ipotesi in cui le stesse siano poste in liquidazione
  volontaria ovvero in liquidazione coatta amministrativa.  La
  norma consentirebbe l'attuazione di un'importante misura volta
  ad agevolare il trasferimento a terzi delle aziende da
  dismettere, operando una riduzione dell'indebitamento
  complessivo delle aziende stesse e prevedendo comunque,
  mediante rinvio alla procedura di individuazione dei crediti
  di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge n. 487 del
  1992, una valutazione caso per caso in ordine
 
                               Pag. 4
 
  all'opportunità dell'operazione in relazione ai
  diversi interessi    coinvolti.
    Articolo 5. - L'aggiunta dell'inciso "nonché dei debiti di
  cui all'articolo 6, comma 4", permette, in presenza di
  situazioni urgenti, di pagare non solo i debiti a breve
  termine ma anche quelli a medio e lungo termine prima
  dell'approvazione dell'elenco dei crediti di cui all'articolo
  5, comma 4, del decreto-legge n. 487 del 1992.
    Articolo 6. - L'applicazione pratica dell'articolo 5, comma
  4, del decreto-legge n. 487 del 1992, ha evidenziato la
  tipicità e specialità della procedura di liquidazione
  dell'EFIM con particolare riguardo alla formazione dello stato
  passivo.  L'elenco dei crediti deve considerarsi dinamico e non
  statico perché redatto in applicazione delle modalità
  stabilite dal Commissario liquidatore, stabilite a loro volta
  sulla base del decreto-legge e che prevedono, tra l'altro, la
  corresponsione di interessi legali.  Inoltre va tenuto conto
  della particolare fattispecie dei rapporti di cui all'articolo
  6, comma 4, del decreto-legge n. 487 del 1992, che, ove non
  interrotti, rimangono in vita fino alla loro naturale
  scadenza.  Infine, vanno tenuti in considerazione i casi in cui
  successivamente o durante la redazione dello stato passivo si
  giunga ad accordi transattivi come è avvenuto nel caso di
  banche estere e come dovrà avvenire presumibilmente per taluni
  casi di aziende del comparto dell'alluminio, o i casi in cui
  le società siano poste in liquidazione in tempi diversi, posto
  che la messa in liquidazione è condizione necessaria per il
  pagamento dei debiti delle società controllate al 100 per
  cento.  Si rende pertanto necessario assicurare un'elasticità
  maggiore prevedendo la possibilità di modificare lo stato
  passivo approvato, possibilità del resto già implicita nella
  legge.
    La disposizione reca inoltre un'interpretazione autentica
  della disciplina speciale contenuta nel decreto-legge n. 487
  del 1992, in tema di interessi da corrispondere ai creditori.
  In particolare, posto che l'articolo 6, comma 5, del predetto
  decretolegge n. 487 da un lato esclude la possibilità di
  pagare interessi moratori, e dall'altro lato sancisce lo
  slittamento delle scadenze pattuite (fino al momento dal quale
  parte il godimento delle obbligazioni consegnate o da
  consegnare ai creditori a breve ovvero fino al momento
  dell'effettivo pagamento in contanti con riferimento ai
  crediti a breve ovvero a medio-lungo termine), gli interessi
  spettanti ai creditori - a tasso convenzionale per i rapporti
  di cui all'articolo 6, comma 4, e a tassi legali per i
  rapporti diversi dai predetti - vanno inquadrati nella
  categoria degli interessi corrispettivi.
    Articolo 7. - Con la nuova formulazione del comma 7
  dell'articolo 5 del decreto-legge n. 487 del 1992, il
  Commissario viene esonerato dall'obbligo di riversare in
  Tesoreria le somme riscosse che costituiscono mezzi propri, al
  fine di consentire una diretta e flessibile gestione delle
  risorse affluite alla gestione liquidatoria a seguito di
  dismissioni o altri recuperi di liquidità, soprattutto per
  concludere al meglio le operazioni di pagamento in sede di
  concordato in particolare con riguardo ai crediti di scarsa
  entità.
    Articoli 8 e 9. - Per ragioni di equità si è ritenuto
  giusto estendere anche alle imprese commerciali con meno di 50
  dipendenti e a quelle di servizi con meno di 100 dipendenti, i
  benefici della "legge Prodi", tenendo anche conto della
  differenza di numero di occupati che esiste con le imprese di
  carattere industriale.
    Articolo 10. - La disposizione è volta a consentire,
  compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione
  liquidatoria e con i requisiti occorrenti per l'instaurazione
  di rapporti di impiego pubblico, il recupero delle
  professionalità ancora utilizzabili da parte della pubblica
  amministrazione, assicurando garanzie di effittiva
  utilizzabilità del personale attualmente dipendente dall'EFIM
  e dal Comitato di liquidazione EAGAT, che viene soppresso con
  il presente decreto.  Peraltro, la possibilità di configurare
  un nuovo rapporto di impiego pubblico viene subordinata alla
  cessazione del preesistente rapporto di
 
                               Pag. 5
 
  lavoro con conseguente novativa riassunzione presso le
  amministrazioni dello Stato.
    La soppressione del Comitato di liquidazione EAGAT trova
  giustificazione nel fatto che lo stesso ha ormai esaurito le
  sue funzioni, considerato che da tempo le aziende termali
  sono state date in gestione fiduciaria all'EFIM.  In tal modo
  verrebbe agevolata la sistemazione di tutto il settore termale
  ed eliminato un onere ingiustificato per l'Erario.
 
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