| Onorevoli Deputati! -- Con il presente provvedimento
viene reiterato, con alcune integrazioni e modificazioni, il
decretolegge 21 gennaio 1994, n. 45, in via di caducazione per
decorrenza dei termini costituzionali. Il precedente
decreto-legge 23 novembre 1993, n. 471, di contenuto pressoché
analogo al presente, è decaduto per decorrenza dei termini
costituzionali.
Il decreto naturalmente conserva carattere di necessità ed
urgenza in quanto volto ad assicurare al Commissario
liquidatore dell'EFIM ulteriori strumenti operativi
integrativi di quelli già contenuti nel decreto-legge 19
dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 febbraio 1993, n. 33, e nei successivi provvedimenti
di urgenza (decreto-legge 20
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maggio 1993, n. 154, convertito dalla legge 19 luglio 1993,
n. 242, recante disposizioni interpretative del predetto
decreto-legge n. 487; decreto-legge 23 dicembre 1993, n. 532,
convertito dalla legge 17 febbraio 1994, n. 111, recante
disposizioni urgenti concernenti i crediti commerciali vantati
da piccole e medie imprese nei confronti dell'EFIM e delle
società controllate; decreto-legge 13 gennaio 1994, n. 22,
reiterato con decreto-legge 18 marzo 1994, n. 184, recante
interventi urgenti a sostegno dell'economia, (sub
articolo 4) al fine di una più efficace ed efficiente
azione di perseguimento degli obiettivi già individuati nel
predetto decreto-legge n. 487 del 1992 di soppressione
dell'EFIM.
Le modifiche ed integrazioni proposte hanno
fondamentalmente natura tecnica in quanto sono dettate da
esigenze emerse in corso di attuazione delle operazioni di
liquidazione e si inquadrano nella stessa logica del citato
decreto-legge interpretativo n. 154 del 1993, nel senso di
rendere immediatamente disponibili quei meccanismi e strumenti
atti a soddisfare le suddette esigenze, fermo restando,
pertanto, il complessivo sistema finanziario definito dal
decreto-legge n. 487 del 1992, e successive modificazioni ed
integrazioni.
Si fornisce di seguito un rapido commento alle singole
disposizioni.
Articolo 1, comma 1. - La disposizione consentirebbe alle
società controllate, per le quali è prevista la vendita e che
hanno superato i limiti legali di durata previsti dalla
normativa sulla cassa integrazione guadagni, di poter
ricorrere ad una cassa integrazione "ponte" che copra il
periodo intercorrente tra la cessazione dell'intervento
ordinario o straordinario e l'alienazione della società o
dell'azienda.
Articolo 1, comma 2. - Tale comma consentirebbe al
Commissario liquidatore di soddisfare contingenti necessità
economiche e finanziarie delle società che, nonostante il
ricorso alla cassa integrazione guadagni per una parte del
personale o a procedure di mobilità, non sono in grado di far
fronte al pagamento delle retribuzioni e dei relativi oneri
per il personale in servizio che assicuri il mantenimento del
minimo livello produttivo aziendale. Le risorse verrebbero
prelevate dalla dotazione di cui dispone il Commissario ai
sensi dell'articolo 5, comma 3, ultimo periodo, del
decreto-legge n. 487 del 1992, indipendentemente dai
presupposti richiesti dalla "legge Prodi" ivi richiamata.
Articolo 1, comma 3. - Il presente comma è finalizzato ad
ampliare le disponibilità (di 30 miliardi) già previste
dall'articolo 3, comma 2- ter, del decreto-legge n. 487
del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del
1993, destinate alla gestione e soluzione delle situazioni di
eccedenza di personale (ivi compreso il ricorso al
prepensionamento del personale delle società controllate
dall'EFIM) derivanti dall'attuazione del programma di
liquidazione, stabilendo che una somma complessiva di lire 150
miliardi potrà essere utilizzata a tal fine, con onere a
carico della gestione liquidatoria.
Articolo 2, comma 1. - L'articolo 2 viene incontro alla
necessità di interpretare e di chiarire il rapporto fra le
posizioni delle società controllate dall'EFIM operanti nel
settore della difesa ed aerospaziale, debitamente autorizzate
all'esercizio di queste attività, e le aziende gestite dalle
stesse società che hanno assunto una individualità operativa
differenziata con il contratto di affitto con l'IRI e il
successivo trasferimento alla società Finmeccanica. In
particolare, la disposizione chiarisce che gli effetti delle
autorizzazioni e licenze rilasciate alle società si estendono
anche alle aziende superando dubbi interpretativi ed operativi
che erano sorti o che potevano sorgere.
Articolo 2, comma 2. - Tale comma contiene una necessaria
puntualizzazione considerato che il 18 gennaio le aziende del
settore difesa sono state effettivamente cedute e che i
cedenti in alcuni casi erano titolari dei contratti in forza
di una legge o di un provvedimento amministrativo o di un
contratto con la pubblica amministrazione; in mancanza di tale
specificazione i contratti rimarrebbero in capo alle società
che ovviamente non sono in grado di produrre nulla in quanto
prive delle aziende.
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Articolo 2, comma 3. - Con tale disposizione viene
garantita la verifica dei requisiti legali in relazione alla
continuità delle autorizzazioni e delle licenze assicurate dal
comma 1, ai fini della sussistenza dei connessi presupposti,
stante la particolare e delicata natura delle attività
prestate dalle imprese che succedono nella produzione e
commercio di armi e materiali da guerra.
Articolo 2, comma 4. - La previsione di un subentro
automatico, ex lege, degli acquirenti di aziende o rami
di aziende ex EFIM nei consorzi di progettazione e
costruzione e nelle iscrizioni all'Albo nazionale costruttori
(purché in possesso dei requisiti richiesti) è volta a
favorire la sollecita cessione di tali cespiti in quanto
rimuove incertezze e difficoltà, d'ordine giuridico, che
attualmente si verificano allorché ad essere ceduta non sia la
società.
Va considerato, peraltro, che la partecipazione a consorzi
già operanti e con ordini in corso e l'iscrizione a
particolari categorie dell'Albo nazionale costruttori delle
cedende società costituisce spesso un elemento decisivo di
valutazione economica per i potenziali acquirenti.
Articolo 3. - Tale articolo, che sostituisce il comma 3
dell'articolo 4 del decretolegge n. 487 del 1992, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 33 del 1993 , in primo luogo
estende il potere del Commissario liquidatore di richiedere la
liquidazione coatta amministrativa per tutte le società
controllate dall'EFIM, potere prima limitato alle società non
suscettibili di utile trasferimento. In proposito va fatto
presente che l'ampliamento della possibilità di ricorso alla
liquidazione coatta amministrativa è volto a cogliere i pregi
di tale procedura, che possono essere riassunti come segue:
favorire il trasferimento delle aziende; evitare il pagamento
di interessi che graverebbe a carico dell'erario; consentire
gli eventuali interventi della magistratura per le
responsabilità degli amministratori precedenti, che altrimenti
potrebbero essere sottratti alle disposizioni previste dalla
legge. In secondo luogo, la disposizione è volta a precisare
che, nel caso di liquidazione coatta amministrativa delle
società controllate dall'EFIM, il referente dell'autorità di
vigilanza rimane sempre il Commissario liquidatore dell'EFIM;
ciò al fine di mantenere compatto il processo di liquidazione
del gruppo e di evitare la molteplicità di controparti.
Articolo 4, comma 1. - La disposizione introduce
un'interpretazione che potrebbe anche essere superflua in
quanto dalla lettura sistematica del decreto-legge n. 487 del
1992 e dalle considerazioni che in linea generale erano state
fatte da un'autorevole dottrina, il ricorso, previsto
esplicitamente, alla liquidazione coatta amministrativa non
esclude anche l'eventualità del concordato giudiziario.
Tuttavia, in un quadro di semplificazione e di
interpretazione, si considera opportuna la precisazione che
viene introdotta.
Articolo 4, comma 2. - Viene introdotta un'equiparazione
delle vendite effettuate prima del concordato o della
liquidazione coatta da parte del Commissario liquidatore a
quelle compiute nell'ambito delle procedure di cui alla legge
fallimentare, in modo che in nessun caso possa aversi
un'azione di creditori delle aziende trasferite nei confronti
degli aventi causa. In tal modo questi ultimi non corrono
alcun rischio e i creditori a loro volta non hanno una
posizione differenziata da quella che avrebbero in sede di
concordato preventivo o di liquidazione coatta
amministrativa.
Articolo 4, comma 3. - Tale comma renderebbe possibile la
conversione dei crediti infragruppo in capitale da parte delle
società controllate dall'EFIM in liquidazione anche
nell'ipotesi in cui le stesse siano poste in liquidazione
volontaria ovvero in liquidazione coatta amministrativa. La
norma consentirebbe l'attuazione di un'importante misura volta
ad agevolare il trasferimento a terzi delle aziende da
dismettere, operando una riduzione dell'indebitamento
complessivo delle aziende stesse e prevedendo comunque,
mediante rinvio alla procedura di individuazione dei crediti
di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge n. 487 del
1992, una valutazione caso per caso in ordine
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all'opportunità dell'operazione in relazione ai
diversi interessi coinvolti.
Articolo 5. - L'aggiunta dell'inciso "nonché dei debiti di
cui all'articolo 6, comma 4", permette, in presenza di
situazioni urgenti, di pagare non solo i debiti a breve
termine ma anche quelli a medio e lungo termine prima
dell'approvazione dell'elenco dei crediti di cui all'articolo
5, comma 4, del decreto-legge n. 487 del 1992.
Articolo 6. - L'applicazione pratica dell'articolo 5, comma
4, del decreto-legge n. 487 del 1992, ha evidenziato la
tipicità e specialità della procedura di liquidazione
dell'EFIM con particolare riguardo alla formazione dello stato
passivo. L'elenco dei crediti deve considerarsi dinamico e non
statico perché redatto in applicazione delle modalità
stabilite dal Commissario liquidatore, stabilite a loro volta
sulla base del decreto-legge e che prevedono, tra l'altro, la
corresponsione di interessi legali. Inoltre va tenuto conto
della particolare fattispecie dei rapporti di cui all'articolo
6, comma 4, del decreto-legge n. 487 del 1992, che, ove non
interrotti, rimangono in vita fino alla loro naturale
scadenza. Infine, vanno tenuti in considerazione i casi in cui
successivamente o durante la redazione dello stato passivo si
giunga ad accordi transattivi come è avvenuto nel caso di
banche estere e come dovrà avvenire presumibilmente per taluni
casi di aziende del comparto dell'alluminio, o i casi in cui
le società siano poste in liquidazione in tempi diversi, posto
che la messa in liquidazione è condizione necessaria per il
pagamento dei debiti delle società controllate al 100 per
cento. Si rende pertanto necessario assicurare un'elasticità
maggiore prevedendo la possibilità di modificare lo stato
passivo approvato, possibilità del resto già implicita nella
legge.
La disposizione reca inoltre un'interpretazione autentica
della disciplina speciale contenuta nel decreto-legge n. 487
del 1992, in tema di interessi da corrispondere ai creditori.
In particolare, posto che l'articolo 6, comma 5, del predetto
decretolegge n. 487 da un lato esclude la possibilità di
pagare interessi moratori, e dall'altro lato sancisce lo
slittamento delle scadenze pattuite (fino al momento dal quale
parte il godimento delle obbligazioni consegnate o da
consegnare ai creditori a breve ovvero fino al momento
dell'effettivo pagamento in contanti con riferimento ai
crediti a breve ovvero a medio-lungo termine), gli interessi
spettanti ai creditori - a tasso convenzionale per i rapporti
di cui all'articolo 6, comma 4, e a tassi legali per i
rapporti diversi dai predetti - vanno inquadrati nella
categoria degli interessi corrispettivi.
Articolo 7. - Con la nuova formulazione del comma 7
dell'articolo 5 del decreto-legge n. 487 del 1992, il
Commissario viene esonerato dall'obbligo di riversare in
Tesoreria le somme riscosse che costituiscono mezzi propri, al
fine di consentire una diretta e flessibile gestione delle
risorse affluite alla gestione liquidatoria a seguito di
dismissioni o altri recuperi di liquidità, soprattutto per
concludere al meglio le operazioni di pagamento in sede di
concordato in particolare con riguardo ai crediti di scarsa
entità.
Articoli 8 e 9. - Per ragioni di equità si è ritenuto
giusto estendere anche alle imprese commerciali con meno di 50
dipendenti e a quelle di servizi con meno di 100 dipendenti, i
benefici della "legge Prodi", tenendo anche conto della
differenza di numero di occupati che esiste con le imprese di
carattere industriale.
Articolo 10. - La disposizione è volta a consentire,
compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione
liquidatoria e con i requisiti occorrenti per l'instaurazione
di rapporti di impiego pubblico, il recupero delle
professionalità ancora utilizzabili da parte della pubblica
amministrazione, assicurando garanzie di effittiva
utilizzabilità del personale attualmente dipendente dall'EFIM
e dal Comitato di liquidazione EAGAT, che viene soppresso con
il presente decreto. Peraltro, la possibilità di configurare
un nuovo rapporto di impiego pubblico viene subordinata alla
cessazione del preesistente rapporto di
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lavoro con conseguente novativa riassunzione presso le
amministrazioni dello Stato.
La soppressione del Comitato di liquidazione EAGAT trova
giustificazione nel fatto che lo stesso ha ormai esaurito le
sue funzioni, considerato che da tempo le aziende termali
sono state date in gestione fiduciaria all'EFIM. In tal modo
verrebbe agevolata la sistemazione di tutto il settore termale
ed eliminato un onere ingiustificato per l'Erario.
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