| 1. Gli utenti che siano divenuti azionisti degli enti,
delle aziende, delle società di cui all'articolo 1, qualora si
associno temporaneamente, hanno diritto di esprimere propri
rappresentanti nel consiglio di amministrazione dell'ente o
della società medesima, in ragione di uno per ciascuna quota
pari al 3 per cento del valore dei titoli emessi, o suoi
multipli, sino alla concorrenza della totalità del capitale
offerto in sottoscrizione all'utenza e da questa
effettivamente sottoscritto, per un massimo di quattro
amministratori.
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