| 1. Gli enti, le aziende e le società di cui all'articolo 1
presso i quali sia obbligatoriamente costituito dall'utenza un
deposito a qualsiasi titolo, devono trasformare tale
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deposito in corrispondenti quote azionarie di proprietà
dell'utente, e custodirle a titolo di deposito sino al termine
del rapporto contrattuale, consentendo tuttavia all'utenza di
conseguire gli effetti di cui all'articolo 2 e quanto altro
già previsto dalla legge per la partecipazione alle assemblee
e che rientri nelle prerogative di soci.
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