| 1. Alla cessazione del rapporto contrattuale deve essere
consentito all'utente, in mancanza di sue esposizioni
debitorie e, comunque, ove lo consenta l'importo residuale a
suo credito, di scegliere tra l'acquisizione definitiva delle
azioni o il loro trasferimento all'ente, azienda, o società,
al valore medio di borsa registrato nel mese precedente, se
l'azione è quotata, altrimenti al valore risultante
dall'ultimo bilancio.
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