| Onorevoli Colleghi! -- La presente proposta di legge ha per
oggetto un problema rivendicativo che interessa coloro che
sono andati in pensione dal 2 luglio 1977 al 31 dicembre 1980
e che, malgrado l'impegno profuso e le iniziative legali
intraprese dalla meritoria associazione ANLA-FER, non è stato
risolto.
Il problema dell'anzianità pregressa lamentato da un
cospicuo gruppo di ferrovieri andati in pensione dal 2 luglio
1977 al 31 dicembre 1980 trae origine dalla confusione di
successive leggi che sono state emanate sul problema nel
periodo che va dal 1979 al 1982. Infatti la causa delle
rivendicazioni ha origine dalla remota legge 6 febbraio 1979,
n. 42, che, all'articolo 15, stabiliva un compenso mensile di
lire 800 per ogni anno di anziatà maturato, al fine di dare un
premio
differenziato sulle retribuzioni - che nel tempo si erano
eccessivamente appiattite - agli allora dipendenti
dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e con
decorrenza 1^ ottobre 1978.
Successivamente, la legge 1^ luglio 1982, n. 426,
all'articolo 4, elevava la suddetta somma mensile da un minimo
di lire 4.905 ad un massimo di lire 5.255, a seconda della
categoria di personale cui si riconosceva, mentre al secondo
comma dello stesso articolo affermava che detti importi erano
attribuiti d'ufficio per il personale nei cui confronti era
stato applicato l'articolo 15, primo comma, della legge 6
febbraio 1979, n. 42, limitandone gli effetti dal 1^ gennaio
1981.
Con la legge 11 luglio 1980, n. 312, l'anzianità pregressa,
nella misura di lire 800 mensili e per ogni anno di servizio
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prestato veniva estesa a tutto il personale statale,
unitamente alla riforma della struttura delle carriere, ma
l'articolo 160 stabiliva che, con decorrenza 2 luglio 1977,
detto provvedimento andava esteso anche al personale
dipendente delle ferrovie dello Stato.
Con l'articolo 152 della legge n. 312 del 1980 però veniva
data una disposizione di massima con la quale si stabiliva che
l'eventuale maggiore anzianità sarebbe stata disciplinata
gradualmente a cominciare dal triennio 1979-1981.
In conformità all'articolo 152 della legge n. 312 del 1980
il legislatore emanava successivamente norme per la
rivalutazione dell'anzianità pregressa, da lire 4.905 a lire
5.255, per le diverse categorie di statali cessati dal
servizio nel triennio 1979-1981 con le seguenti normative:
decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, per il
personale dei ministeri, per il personale docente delle
università, per il personale militare con grado inferiore a
colonnello, cessato dal servizio dal 1^ gennaio 1979, per il
personale dei monopoli di Stato cessato dal servizio dal 1^
gennaio 1979;
decreto-legge 28 maggio 1981, n. 255, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 391, per il
personale della scuola cessato dal servizio il 1^ aprile
1979;
legge 22 dicembre 1981, n. 797, articolo 22, per il
personale delle poste e telecomunicazioni cessato dal servizio
dal 1^ maggio 1979;
legge 4 marzo 1982, n. 65, articolo 8, per il personale
dell'ANAS cessato dal servizio dal 1^ gennaio 1979;
circolare dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello
Stato n. PI/P4/816/310 del 9 novembre 1982, per il solo
personale dirigente cessato dal servizio dal 1^ gennaio
1979.
Da quanto sopra risulta evidente la odiosa discriminazione
perpetrata ai
danni del solo personale non dirigente dell'Azienda autonoma
delle ferrovie dello Stato, cessato dal servizio nel periodo
1979-1980 e che non ha beneficiato dell'anzianità pregressa
(nella misura da lire 4.905 a lire 5.255, secondo le
qualifiche) così come il legislatore aveva invece disposto con
l'articolo 152 della legge n. 312 del 1980 e come, peraltro,
aveva disposto la stessa legge n. 426 del 1982, nel terzo
comma dell'articolo 4.
Motivo di tale esclusione tanto grave da non poter essere
stata valutata è stata una pura dimenticanza del legislatore,
come risulta dagli atti parlamentari della Camera (seduta n.
521 del 24 giugno 1982 in sede di approvazione della legge n.
426 del 1982 che già era stata approvata dal Senato, a pagina
48742: "pur riconoscendo validi i motivi dell'emendamento
relativo ai pensionati 1979-1981, per non determinare
un'interruzione dell' iter parlamentare, si accettava di
trasformarlo nell'ordine del giorno n. 9/3440/1 con il quale
la Camera impegnava il Governo a provvedere entro tre mesi
alla perequazione dei lavoratori in pensione secondo i criteri
del personale in servizio alla data del 1^ gennaio 1981". I
tre mesi si trasformarono in anni e l'ingiustizia, perpetrata
a danno dei lavoratori pensionati delle ferrovie dello Stato
dal 1977 al 1980 veniva poi solo in parte riparata con la
legge 23 dicembre 1986, n. 942, che all'articolo 1 riconosceva
il beneficio della anzianità pregressa agli esclusi ma, al
comma 3 dello stesso articolo 1, stabiliva che "i benefìci
previsti dal presente articolo ... sono attribuiti in ragione
del 50 per cento a decorrere dal 1^ gennaio 1986 ed
interamente dal 1^ gennaio 1987". Con la presente proposta di
legge si vuole riparare ad un'ingiustizia perpetrata a danno
dei ferrovieri cessati dal servizio dal 2 luglio 1977 al 31
dicembre 1980, soli esclusi e per errore dal beneficio
dell'anzianità pregressa. Il provvedimento adottato con la
legge n. 942 del 1986 è ingiusto in considerazione di un
errore nella sua decorrenza
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che doveva essere e non poteva non essere, come per tutti gli
altri, dal 1^ gennaio 1981.
Per riparare questo errore si stabilisce così che la
decorrenza della concessione dell'anzianità pregressa per i
ferrovieri cessati dal servizio tra il 2 luglio 1977 ed il 31
dicembre 1980 venga stabilita nella misura del 100 per cento e
con decorrenza 1^ gennaio 1981 per tutti.
Confido, onorevoli colleghi, nella vostra disponibilità a
farvi carico, anzi a farci carico, dell'errore e
dell'ingiustizia involontariamente commessa e a dare a quanti
attendono da anni la giusta riparazione retributiva che
meritano, anche perché la proposta di legge in oggetto
riproduce l'atto Camera n. 1508 già presentato nella
precedente legislatura.
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