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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


5416
DDL0440-0002
Progetto di legge Camera n. 440 - testo presentato - (DDL12-440)
(suddiviso in 3 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C440. TESTIPDL
...C440.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC440 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- La presente proposta di legge ha per
  oggetto un problema rivendicativo che interessa coloro che
  sono andati in pensione dal 2 luglio 1977 al 31 dicembre 1980
  e che, malgrado l'impegno profuso e le iniziative legali
  intraprese dalla meritoria associazione ANLA-FER, non è stato
  risolto.
    Il problema dell'anzianità pregressa lamentato da un
  cospicuo gruppo di ferrovieri andati in pensione dal 2 luglio
  1977 al 31 dicembre 1980 trae origine dalla confusione di
  successive leggi che sono state emanate sul problema nel
  periodo che va dal 1979 al 1982.  Infatti la causa delle
  rivendicazioni ha origine dalla remota legge 6 febbraio 1979,
  n. 42, che, all'articolo 15, stabiliva un compenso mensile di
  lire 800 per ogni anno di anziatà maturato, al fine di dare un
  premio
  differenziato sulle retribuzioni - che nel tempo si erano
  eccessivamente appiattite - agli allora dipendenti
  dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e con
  decorrenza 1^ ottobre 1978.
    Successivamente, la legge 1^ luglio 1982, n. 426,
  all'articolo 4, elevava la suddetta somma mensile da un minimo
  di lire 4.905 ad un massimo di lire 5.255, a seconda della
  categoria di personale cui si riconosceva, mentre al secondo
  comma dello stesso articolo affermava che detti importi erano
  attribuiti d'ufficio per il personale nei cui confronti era
  stato applicato l'articolo 15, primo comma, della legge 6
  febbraio 1979, n. 42, limitandone gli effetti dal 1^ gennaio
  1981.
    Con la legge 11 luglio 1980, n. 312, l'anzianità pregressa,
  nella misura di lire 800 mensili e per ogni anno di servizio
 
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  prestato veniva estesa a tutto il personale statale,
  unitamente alla riforma della struttura delle carriere, ma
  l'articolo 160 stabiliva che, con decorrenza 2 luglio 1977,
  detto provvedimento andava esteso anche al personale
  dipendente delle ferrovie dello Stato.
    Con l'articolo 152 della legge n. 312 del 1980 però veniva
  data una disposizione di massima con la quale si stabiliva che
  l'eventuale maggiore anzianità sarebbe stata disciplinata
  gradualmente a cominciare dal triennio 1979-1981.
    In conformità all'articolo 152 della legge n. 312 del 1980
  il legislatore emanava successivamente norme per la
  rivalutazione dell'anzianità pregressa, da lire 4.905 a lire
  5.255, per le diverse categorie di statali cessati dal
  servizio nel triennio 1979-1981 con le seguenti normative:
      decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, per il
  personale dei ministeri, per il personale docente delle
  università, per il personale militare con grado inferiore a
  colonnello, cessato dal servizio dal 1^ gennaio 1979, per il
  personale dei monopoli di Stato cessato dal servizio dal 1^
  gennaio 1979;
      decreto-legge 28 maggio 1981, n. 255, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 391, per il
  personale della scuola cessato dal servizio il 1^ aprile
  1979;
      legge 22 dicembre 1981, n. 797, articolo 22, per il
  personale delle poste e telecomunicazioni cessato dal servizio
  dal 1^ maggio 1979;
      legge 4 marzo 1982, n. 65, articolo 8, per il personale
  dell'ANAS cessato dal servizio dal 1^ gennaio 1979;
      circolare dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello
  Stato n. PI/P4/816/310 del 9 novembre 1982, per il solo
  personale dirigente cessato dal servizio dal 1^ gennaio
  1979.
    Da quanto sopra risulta evidente la odiosa discriminazione
  perpetrata ai
  danni del solo personale non dirigente dell'Azienda autonoma
  delle ferrovie dello Stato, cessato dal servizio nel periodo
  1979-1980 e che non ha beneficiato dell'anzianità pregressa
  (nella misura da lire 4.905 a lire 5.255, secondo le
  qualifiche) così come il legislatore aveva invece disposto con
  l'articolo 152 della legge n. 312 del 1980 e come, peraltro,
  aveva disposto la stessa legge n. 426 del 1982, nel terzo
  comma dell'articolo 4.
    Motivo di tale esclusione tanto grave da non poter essere
  stata valutata è stata una pura dimenticanza del legislatore,
  come risulta dagli atti parlamentari della Camera (seduta n.
  521 del 24 giugno 1982 in sede di approvazione della legge n.
  426 del 1982 che già era stata approvata dal Senato, a pagina
  48742: "pur riconoscendo validi i motivi dell'emendamento
  relativo ai pensionati 1979-1981, per non determinare
  un'interruzione dell' iter  parlamentare, si accettava di
  trasformarlo nell'ordine del giorno n. 9/3440/1 con il quale
  la Camera impegnava il Governo a provvedere entro tre mesi
  alla perequazione dei lavoratori in pensione secondo i criteri
  del personale in servizio alla data del 1^ gennaio 1981".  I
  tre mesi si trasformarono in anni e l'ingiustizia, perpetrata
  a danno dei lavoratori pensionati delle ferrovie dello Stato
  dal 1977 al 1980 veniva poi solo in parte riparata con la
  legge 23 dicembre 1986, n. 942, che all'articolo 1 riconosceva
  il beneficio della anzianità pregressa agli esclusi ma, al
  comma 3 dello stesso articolo 1, stabiliva che "i benefìci
  previsti dal presente articolo ... sono attribuiti in ragione
  del 50 per cento a decorrere dal 1^ gennaio 1986 ed
  interamente dal 1^ gennaio 1987".  Con la presente proposta di
  legge si vuole riparare ad un'ingiustizia perpetrata a danno
  dei ferrovieri cessati dal servizio dal 2 luglio 1977 al 31
  dicembre 1980, soli esclusi e per errore dal beneficio
  dell'anzianità pregressa.  Il provvedimento adottato con la
  legge n. 942 del 1986 è ingiusto in considerazione di un
  errore nella sua decorrenza
 
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  che doveva essere e non poteva non essere, come per tutti gli
  altri, dal 1^ gennaio 1981.
    Per riparare questo errore si stabilisce così che la
  decorrenza della concessione dell'anzianità pregressa per i
  ferrovieri cessati dal servizio tra il 2 luglio 1977 ed il 31
  dicembre 1980 venga stabilita nella misura del 100 per cento e
  con decorrenza 1^ gennaio 1981 per tutti.
    Confido, onorevoli colleghi, nella vostra disponibilità a
  farvi carico, anzi a farci carico, dell'errore e
  dell'ingiustizia involontariamente commessa e a dare a quanti
  attendono da anni la giusta riparazione retributiva che
  meritano, anche perché la proposta di legge in oggetto
  riproduce l'atto Camera n. 1508 già presentato nella
  precedente legislatura.
 
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