| 1. In ogni sezione circoscrizionale per l'impiego sono
redatte, entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, apposite graduatorie delle
persone idonee aspiranti alla nomina di presidente, scrutatore
e segretario di seggio elettorale.
2. L'inclusione nelle graduatorie di cui al comma 1 è
subordinata alla presentazione di apposite domande da parte di
persone che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere elettore;
b) essere disoccupato;
c) non avere superato il sessantesimo anno di
età;
d) essere in possesso, per la nomina a presidente e
segretario del diploma di laurea o, in subordine, del diploma
di scuola media superiore o, per la nomina a scrutatore, del
diploma di scuola media inferiore.
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