| 1. Ai fini dell'inserimento nella graduatoria degli
scrutatori l'ufficio del lavoro e della massima occupazione
trasmette alle
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commissioni di cui al comma 1 dell'articolo 2, tre mesi prima
dell'inizio delle operazioni elettorali, i nominativi degli
aspiranti scrutatori residenti nei comuni di riferimento,
tenendo rigorosamente presente il posto occupato in
graduatoria.
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