| (Istituzione del Dipartimento
per le politiche giovanili)
1. Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei
ministri è istituito il Dipartimento per le politiche
giovanili, di seguito denominato "Dipartimento", cui
competono:
a) l'attività di indirizzo e di coordinamento
generale in materia di politiche giovanili;
b) l'istituzione e la tutela dell'albo nazionale
delle associazioni giovanili;
c) gli adempimenti per il concerto dei singoli
Ministri in ordine ai disegni di legge e agli altri
provvedimenti che influiscano sulla condizione giovanile;
d) la promozione di studi e indagini, della
raccolta di dati e della diffusione delle informazioni
relative alla condizione giovanile;
e) il coordinamento delle iniziative legislative
riguardanti l'inserimento sociale dei giovani,
l'associazionismo ed il volontariato giovanile, lo sport ed il
tempo libero;
f) il coordinamento delle iniziative legislative
riguardanti l'inserimento lavorativo dei giovani anche
mediante la cooperazione;
g) l'elaborazione di proposte intese a favorire il
raccordo tra la scuola e la
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società civile al fine di innalzare i livelli della
formazione giovanile anche con riferimento alla conoscenza
dell'organizzazione sociale, politica ed economica del
Paese;
h) l'elaborazione e l'attuazione di progetti
speciali, anche attraverso appositi accordi di programma volti
ad affrontare specifiche situazioni, regionali o relative ad
aree urbane;
i) la predisposizione degli atti e delle
documentazione necessaria per le riunioni della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano nelle quali siano
iscritti all'ordine del giorno argomenti relativi alle
politiche giovanili;
l) la promozione dell'adempimento di convenzioni
internazionali, direttive e regolamenti comunitari concernenti
settori che interessano la condizione giovanile e lo
svolgimento dell'attività istruttoria necessaria per definire
le politiche giovanili della scuola in sede comunitaria;
m) la predisposizione degli atti da sottoporre al
Consiglio dei ministri concernenti la funzione di indirizzo e
coordinamento dell'attività amministrativa regionale nelle
materie che hanno come prevalenti destinatari i giovani;
n) la diffusione attraverso tutti i mezzi di
comunicazione della conoscenza delle normative e delle
iniziative governative a favore dei giovani;
o) l'acquisizione del parere della Consulta
nazionale giovanile su tutti i progetti di legge e su tutte le
iniziative di coordinamento in materia di politiche giovanili,
nonché la valutazione delle relazioni e proposte elaborate
dalla Consulta stessa su richiesta del Dipartimento.
2. E' altresì affidato al Dipartimento l'avvio di appositi
sistemi informativi, anche in collegamento con gli organismi
europei all'uopo costituiti e con le regioni, sui principali
campi di interesse giovanile, e in particolare: borse di
studio e scambi
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con l'estero, sostegno alle imprese giovanili, occupazione e
rapporti formazionelavoro, inserimento sociale e lavorativo
dei giovani a rischio di emarginazione.
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