| (Copertura finanziaria).
1. Alle necessità connesse al funzionamento del
Dipartimento e alle spese per studi, ricerche e consulenze, si
provvede mediante utilizzo degli stanziamenti iscritti in
apposito capitolo dello stato di previsione della Presidenza
del Consiglio dei ministri.
2. Annualmente, in sede di legge finanziaria, è determinato
l'ammontare dello stanziamento da destinare a progetti
speciali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera h).
Capo II.
ISTITUZIONE
DELLE CONSULTE GIOVANILI.
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