| (Consulta comunale giovanile).
1. Le associazioni giovanili operanti nel territorio di
ciascun comune almeno da un
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anno possono dare vita ad una consulta comunale costituita da
loro rappresentanti democraticamente eletti.
2. Le amministrazioni comunali debbono mettere a
disposizione delle consulte locali adeguati e garantire loro
l'accesso ai servizi del comune.
3. La consulta è competente ad esprimere pareri o avanzare
proposte all'amministrazione comunale in materia di politiche
giovanili.
4. L'elezione dei rappresentanti, in numero di uno per ogni
associazione, l'attività e l'organizzazione della consulta
sono disciplinate da un regolamento interno, adottato con la
maggioranza dei quattro quinti delle associazioni che abbiano
risposto all'invito previsto nel comma 5.
5. Ai fini dell'approvazione del primo regolamento interno,
il sindaco di ciascun comune, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, invita con pubblici
bandi tutte le associazioni giovanili a fornire gli elementi
necessari per la loro ricognizione e compila un elenco delle
associazioni stesse, provvedendo quindi alla convocazione
della prima riunione.
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