| (Albo nazionale).
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri,
Dipartimento per le politiche giovanili, è istituito entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
l'albo nazionale delle associazioni giovanili.
2. Per l'iscrizione sono richiesti i seguenti requisiti:
a) presenza attiva dell'associazione in almeno metà
delle regioni;
b) costituzione dell'associazione da almeno tre
anni;
c) statuto democratico ed eleggibilità degli organi
dirigenti;
d) specificità giovanile chiaramente indicata nella
denominazione ovvero nello statuto;
e) indicazione nello statuto di limiti massimi
d'età per gli associati.
3. Dell'istituzione dell'albo e dell'avviso contenente le
modalità per l'iscrizione è data pubblicità mediante
pubblicazione dei relativi provvedimenti nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro
per il coordinamento delle politiche giovanili, ove nominato,
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invita le associazioni iscritte ad eleggere i propri
rappresentanti indicando con proprio decreto i termini per la
costituzione della Consulta nazionale.
5. Le consulte regionali eleggono il proprio rappresentante
nella Consulta nazionale non appena insediate.
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