| 1. Le società controllate dall'Ente partecipazioni e
finanziamento industria manifatturiera - EFIM, di cui
all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre 1992,
n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio
1993, n. 33, che abbiano fatto ricorso agli interventi
ordinari e straordinari della Cassa integrazione guadagni per
il periodo massimo previsto dall'articolo 1, comma 9, della
legge 23 luglio 1991, n. 223, possono essere ammesse agli
stessi interventi fino all'ultimazione delle procedure
previste dall'articolo 2, comma 2, dello stesso decreto-legge
19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 febbraio 1993, n. 33, e comunque non oltre un periodo
massimo di sei mesi.
2. Allo scopo di assicurare fino alla cessione delle
aziende interessate i livelli produttivi, anche minimi,
mediante il mantenimento in
(*) Vedi anche il successivo avviso di rettifica
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 1^ aprile
1994.
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servizio dei dipendenti, non interessati dal ricorso agli
interventi ordinari e straordinari della Cassa integrazione
guadagni, ovvero da messa in mobilità previsti dalla legge n.
223 del 1991, devono intendersi a carico della gestione
liquidatoria i relativi costi retributivi. A tal fine il
commissario liquidatore potrà utilizzare le disponibilità di
cui all'articolo 5, comma 3, ultimo periodo, del decreto-legge
19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 febbraio 1993, n. 33.
3. Le misure di cui all'articolo 3, comma 2- ter,
del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, tra le
quali sono ricomprese l'eventuale ricorso al prepensionamento
del personale delle società controllate dall'EFIM, ad
eccezione di quelle operanti nel settore difesa ed
aerospaziale, possono essere attuate nei limiti di una spesa
complessiva di lire 150 miliardi con onere a carico della
gestione liquidatoria.
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