| (Durata del servizio).
1. La durata della ferma di leva, prevista dall'articolo 1
della legge 31 maggio 1975, n. 191, come sostituito
dall'articolo 3 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, è
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fissata in otto mesi, in conformità con le disposizioni del
trattato sulle Forze armate convenzionali in Europa, adottato
a Parigi il 19 novembre 1990, reso esecutivo con legge 21
dicembre 1991, n. 403. Il servizio civile sostitutivo è di
pari durata, fatto salvo un periodo aggiuntivo di tre mesi,
destinato alla formazione.
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