| (Ferma di leva prolungata).
1. Il servizio militare obbligatorio nelle Forze armate può
essere assolto anche mediante la ferma di leva prolungata,
biennale o triennale, prevista dall'articolo 5 della legge 24
dicembre 1986, n. 958.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 34 della
legge 24 dicembre 1986, n. 958, il numero dei cittadini che
può essere ammesso alla ferma volontaria è determinato in
funzione della necessità di garantire elevato livello di
operatività delle unità e di disporre di un adeguato numero di
riserve istruite.
3. Al personale di cui al comma 1 è attribuita altresì una
paga uguale a quella percepita, nel tempo, dagli ausiliari che
assolvono, nei Corpi armati dello Stato, l'obbligo di cui al
comma 1 dell'articolo 2.
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