| (Riserve di posti).
1. A modifica di quanto fissato dal comma 1 dell'articolo
38 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, la percentuale dei
posti riservata ai militari in ferma prolungata è elevata al
50 per cento.
2. Al personale di cui al comma 1 dell'articolo 4, che ha
concluso senza demerito la ferma contratta, è riservata la
metà dei posti a concorso nelle amministrazioni dello Stato,
delle regioni, delle province e dei comuni ed il 20 per cento
dei posti nelle aziende ed industrie pubbliche e private che
stipulano contratti con le amministrazioni dello Stato.
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