| ...Decreto-legge 23 marzo 1994, n. 191, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 69 del 24 marzo 1994 (*).
Norme di interpretazione e di modificazione del
decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e
successive integrazioni, concernente soppressione
dell'EFIM.
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| 1. Le autorizzazioni e licenze previste della legge 9
luglio 1990, n. 185, nonché dalle altre leggi sulla produzione
e commercio di armi e materiali di armamento, sono rilasciate
alle società, fino all'adempimento degli obblighi contrattuali
assunti, di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 19
dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 febbraio 1993, n. 33, e sono estese, fino alla
scadenza dei termini dei relativi contratti, alle aziende date
in affitto o trasferite a norma del predetto articolo.
2. In caso di trasferimento di aziende o rami di aziende
operanti nel settore di cui all'articolo 4, comma 2, del
decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, i
cessionari delle predette aziende e dei predetti rami di
aziende succedono nei diritti e nelle attribuzioni di cui le
società cedenti erano titolari in forza di legge o di
provvedimento amministrativo o di contratto con la pubblica
amministrazione.
3. Ai fini indicati dai commi 1 e 2, gli organi
competenti procedono alla verifica, nei confronti dei soggetti
interessati, del possesso dei requisiti richiesti da
disposizioni di legge, nonché dell'assenza dei divieti e delle
decadenze previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio
1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni; essi
procedono, altresì, al trasferimento delle autorizzazioni,
licenze o altri provvedimenti occorrenti, salvo che per quelli
necessari all'adempimento di contratti o operazioni da parte
delle società di cui al comma 1, per un periodo di sei mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. I cessionari di aziende e del complesso di beni
strumentali, materiali ed immateriali, delle società
controllate direttamente o indirettamente dall'EFIM, se in
possesso dei requisiti richiesti subentrano nei consorzi di
cui le società cedenti fanno parte e succedono ad essi nelle
iscrizioni all'Albo nazionale costruttori.
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