| 1. Il Governo è autorizzato, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, a stabilire la data di
inizio del funzionamento della sezione distaccata di corte
d'appello di cui all'articolo 1, della corte di assise di
appello di Foggia e del tribunale per i minorenni di cui
all'articolo 4.
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