| 1. Il Ministro del tesoro, entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto
stabilisce le procedure e i tempi che gli enti, gli istituti e
le società interessati devono seguire per l'attuazione delle
disposizioni di cui all'articolo 1. Tali procedure devono
prevedere particolari agevolazioni ove la parte acquirente sia
costituita da cooperative di giornalisti e facilitare la
creazione di forme di azionariato diffuso tra i piccoli
risparmiatori.
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