| 1. Le cessioni di quote di proprietà da parte degli enti,
degli istituti e delle società di cui all'articolo 1,
necessarie per l'attuazione della presente legge, avvengono
nel rispetto delle norme della legge 5 agosto 1981, n. 416, e
successive modificazioni, e sotto la sorveglianza diretta del
Garante per la radiodiffusione e l'editoria.
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