| ...Decreto-legge 23 marzo 1994, n. 191, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 69 del 24 marzo 1994 (*).
Norme di interpretazione e di modificazione del
decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e
successive integrazioni, concernente soppressione
dell'EFIM.
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| 1. Il comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 19
dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 febbraio 1993, n. 33, è sostituito dal seguente:
"3. Il commissario liquidatore provvede all'attuazione
del programma di cui all'articolo 2, comma 2, e dei progetti
di cui all'articolo 3, comma 2, ed alla liquidazione dell'ente
soppresso entro due anni dalla data dell'approvazione
ministeriale di cui al comma 1. Decorso tale periodo, l'ente
soppresso e le società che a tale data risultino ancora
controllate dallo stesso ente sono assoggettati alla procedura
di liquidazione coatta amministrativa, con decreto del
Ministro del tesoro. Il commissario liquidatore può chiedere
prima della scadenza del termine biennale che vengano poste in
liquidazione coatta, a norma del titolo V del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, una o più società controllate di cui
all'articolo 2, comma 1. Il provvedimento di liquidazione
coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento.
Per le liquidazioni coatte delle società controllate
dall'EFIM, i poteri dell'autorità di vigilanza di cui agli
articoli 194 e seguenti del citato regio decreto sono
attribuiti al commissario liquidatore dell'EFIM ovvero al
commissario che sarà preposto alla liquidazione coatta del
soppresso ente, i quali riferiscono al Ministro del tesoro in
merito all'andamento delle procedure liquidatorie delle
menzionate società. Nel caso di liquidazione coatta dell'EFIM
i poteri di vigilanza sono esercitati dal Ministro del
tesoro.".
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