| (Istituzione del Comitato nazionale
per la semplicità).
1. Per assicurare il perseguimento della semplificazione
nei rapporti fra imprese e pubblica amministrazione e per la
creazione di un assetto normativo chiaro ed efficace è
istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e
nel rispetto delle finalità di cui alla decisione CEE 28
luglio 1989, n. 490 del Consiglio, il Comitato nazionale per
la semplicità, di seguito denominato "Comitato".
2. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio
dei ministri o da un suo delegato.
3. Il Comitato è composto da quattordici membri nominati
dal Presidente del Consiglio dei ministri e designati con le
seguenti modalità:
a) tre membri sono sorteggiati fra dieci nominativi
indicati dalle associazioni imprenditoriali;
b) due membri sono sorteggiati fra dieci
professionisti consulenti di impresa indicati dagli ordini
professionali;
c) tre membri sono sorteggiati fra dieci docenti
universitari titolari di cattedra in materia di diritto
pubblico o diritto amministrativo designati dalle
università;
d) tre membri sono sorteggiati tra i direttori
generali dei ministeri;
e) tre membri sono assessori regionali competenti
per l'industria o il commercio, sorteggiati fra tutti gli
assessori in carica.
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