| (Istituzione del visto di semplicità).
1. Tutti gli atti di iniziativa legislativa del Governo,
nonché gli atti amministrativi
Pag. 5
adottati dal Governo e dagli organi dell'Amministrazione
statale, centrale o periferica, che potenzialmente introducano
delle formalità o incidano sulle formalità a carico delle
piccole e medie imprese e dei lavoratori autonomi, devono
ricevere, da parte del Comitato, il visto di semplicità.
2. Ai fini della presente legge, con il termine "formalità"
si intendono tutti gli atti materiali derivanti dal rispetto
di una disposizione e relativi alla attività professionale di
un imprenditore medio o piccolo o di un lavoratore
autonomo.
3. Il visto di semplicità è apposto in seguito
all'espletamento, da parte del Comitato, di una valutazione di
impatto sull'impresa delle emanande disposizioni ed è
subordinato all'accertamento della sufficiente semplicità di
comprensione e di attuazione, per quanto di competenza
dell'imprenditore o del professionista, delle disposizioni
stesse.
4. L'apposizione del visto di semplicità deve avvenire
comunque prima della adozione delle nuove disposizioni e il
visto può essere subordinato ad alcune modifiche suggerite dal
Comitato. Nel caso di diniego dell'apposizione del visto di
semplicità l'organo competente all'emanazione dell'atto
discute le osservazioni del Comitato. In caso di mancato
recepimento del parere espresso dal Comitato compete comunque
all'organo competente all'emanazione dell'atto l'onere di
motivare tale decisione.
| |