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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


547
DDL0036-0008
Progetto di legge Camera n. 36 - testo presentato - (DDL12-36)
(suddiviso in 15 Unità Documento)
Unità Documento n.8 (che inizia a pag.9 dello stampato)
...C36. TESTIPDL
...C36.
...Decreto-legge 23 marzo 1994, n. 191, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 69 del 24 marzo 1994 (*). Norme di interpretazione e di modificazione del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive integrazioni, concernente soppressione dell'EFIM.
Articolo 4.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC36 ZZ12 ZZDL ZZPR
      1.  Sino a quando non sia stata presentata domanda di
  liquidazione coatta amministrativa, le società controllate
  dall'EFIM di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 19
  dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla
  legge 17 febbraio 1993, n. 33, possono presentare domanda di
  concordato preventivo ai sensi dell'articolo 160 del regio
  decreto 16 marzo 1942, n. 267, previa autorizzazione del
  commissario liquidatore che potrà presentare anche
  direttamente la stessa domanda.
      2.  Qualora l'autorità competente abbia disposto la
  liquidazione coatta amministrativa di una delle società
  controllate dall'EFIM di cui all'articolo 2, comma 1, del
  decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, ovvero
  abbia accolto il ricorso per l'ammissione al concordato
  preventivo di cui al comma 1, gli atti previsti nel comma 1
  dell'articolo 4 del citato decreto-legge compiuti dal
  commissario liquidatore dell'EFIM in data anteriore
  all'assoggettamento della società alla liquidazione coatta
  amministrativa, ovvero al concordato preventivo, hanno gli
  stessi effetti di quelli posti in essere dal commissario
  nominato a norma del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, per
  la procedura effettivamente instaurata.
 
                              Pag. 10
 
      3.  Ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, comma 3,
  del decretolegge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e secondo
  la procedura del medesimo articolo, possono essere convertiti
  in capitale delle società mutuatarie anche i crediti vantati
  da società controllate dall'ente soppresso poste in
  liquidazione a seguito del verificarsi di una delle cause di
  cui all'articolo 2448, comma primo, numeri 1), 2), 3), 5) e
  6), del codice civile, ovvero poste in liquidazione coatta
  amministrativa a norma del titolo V del regio decreto 16 marzo
  1942, n. 267.
 
DATA=940324 FASCID=DDL12-36 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0036 TOTPAG=0012 TOTDOC=0015 NDOC=0008 TIPDOC=P DOCTIT=0004 COMM= DL PAGINIZ=0009 RIGINIZ=030 PAGFIN=0010 RIGFIN=012 UPAG=NO PAGEIN=9 PAGEFIN=10 SORTRES= SORTDDL=003600 00 FASCIDC=12DDL0036 SORTNAV=0003600 000 00000 ZZDDLC36 NDOC0008 TIPDOCP DOCTIT0004 NDOC0004



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