| ...Decreto-legge 23 marzo 1994, n. 191, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 69 del 24 marzo 1994 (*).
Norme di interpretazione e di modificazione del
decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e
successive integrazioni, concernente soppressione
dell'EFIM.
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| 1. Sino a quando non sia stata presentata domanda di
liquidazione coatta amministrativa, le società controllate
dall'EFIM di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 19
dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 febbraio 1993, n. 33, possono presentare domanda di
concordato preventivo ai sensi dell'articolo 160 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, previa autorizzazione del
commissario liquidatore che potrà presentare anche
direttamente la stessa domanda.
2. Qualora l'autorità competente abbia disposto la
liquidazione coatta amministrativa di una delle società
controllate dall'EFIM di cui all'articolo 2, comma 1, del
decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, ovvero
abbia accolto il ricorso per l'ammissione al concordato
preventivo di cui al comma 1, gli atti previsti nel comma 1
dell'articolo 4 del citato decreto-legge compiuti dal
commissario liquidatore dell'EFIM in data anteriore
all'assoggettamento della società alla liquidazione coatta
amministrativa, ovvero al concordato preventivo, hanno gli
stessi effetti di quelli posti in essere dal commissario
nominato a norma del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, per
la procedura effettivamente instaurata.
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3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, comma 3,
del decretolegge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e secondo
la procedura del medesimo articolo, possono essere convertiti
in capitale delle società mutuatarie anche i crediti vantati
da società controllate dall'ente soppresso poste in
liquidazione a seguito del verificarsi di una delle cause di
cui all'articolo 2448, comma primo, numeri 1), 2), 3), 5) e
6), del codice civile, ovvero poste in liquidazione coatta
amministrativa a norma del titolo V del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267.
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