| Onorevoli Colleghi! -- La lentezza con cui la pubblica
amministrazione provvede al rimborso delle imposte dirette ed
indirette versate ed a regolarizzare la propria posizione
contrattuale e debitoria in genere sta creando notevoli
problemi per l'imprenditoria in generale ed in particolare per
la piccola e media impresa che ha notoriamente maggiori
problemi di liquidità.
L'esempio più eclatante ci arriva dalla situazione dei
rimborsi IVA. In tredici anni gli uffici IVA sono riusciti ad
accumulare un vero e proprio record di arretrato,
mettendo spesso a disagio le imprese a credito che sono state
costrette ad indebitarsi in attesa dei rimborsi, chiamate loro
malgrado ad un prestito forzoso a favore delle casse
dell'erario. Il tutto mentre la concorrenza internazionale si
fa ogni giorno più
agguerrita ed i nostri partner comunitari riescono ad
ottenere dalle loro amministrazioni finanziarie i rimborsi IVA
in tempi notevolmente più rapidi e quindi concorrenziali.
Con la presente proposta di legge si vuole introdurre un
sistema automatico di cessione del credito vantato dalle
imprese in base a titolo scaduto, che nasce e si risolve
esclusivamente all'interno della amministrazione statale e
degli istituti nazionali previdenziali (articolo 1).
La procedura prevista prevede che, decorsi trenta giorni
dalla scadenza del credito, l'impresa possa rivolgersi alla
pubblica amministrazione debitrice per richiedere il pagamento
del credito vantato od eventualmente, in mancanza di
disponibilità, la certificazione della certezza, liquidità ed
esigibilità del credito stesso. Il
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rilascio della certificazione del credito da parte della
pubblica amministrazione deve avvenire entro trenta giorni ed
è considerato atto dovuto.
In caso di mancato rilascio della certificazione,
l'amministrazione dovrà specificarne per iscritto all'impresa
i motivi e, decorso inutilmente il termine di trenta giorni,
l'impresa creditrice è autorizzata a ricorrere
all'autocertificazione. Poiché il debitore deve essere posto
in grado di conoscere chi sia divenuto suo nuovo creditore è
opportuno che l'impresa specifichi all'ente debitore a quale
altra pubblica amministrazione intende cedere il credito. Gli
enti cessionari godono poi della facoltà di trasferire i
crediti ad essi ceduti al Ministero del tesoro (articolo
2).
La cessione avviene pro soluto, quindi alla data di
trasmissione del certificato la quota di debito dell'impresa
corrispondente all'importo del credito ceduto s'intende
estinta.
Naturalmente, equivalendo la cessione del credito al
pagamento del debito di imposta o contributivo, alla data di
emissione del certificato si devono annullare in tutto o in
parte le eventuali cartelle di pagamento.
Un precedente legislativo sulla compensazione-cessione dei
crediti vantati verso la pubblica amministrazione lo fornisce
il comma 9 dell'articolo 1 del decreto-legge 2 dicembre
1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
gennaio 1986, n. 11 (misure urgenti in materia previdenziale,
di tesoreria e di servizi delle ragionerie provinciali dello
Stato), prevedendo la possibilità per i datori di lavoro che
vantassero crediti maturati in base alla legge, a contratto o
ad altro titolo valido, nei confronti dello Stato, di altre
pubbliche amministrazioni o di enti pubblici economici, di
essere ammessi alla regolarizzazione del pagamento dei
contributi e dei premi e dei relativi oneri accessori mediante
cessione dei predetti crediti. Tale comma 9 è stato poi
abrogato dall'articolo 2 della legge 28 luglio 1989, n.
262.
Le cessioni previste dalla presente proposta non sono
soggette all'azione revocatoria di cui all'articolo 67 delle
disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, e sono esenti da ogni imposta di bollo e di registro
(articolo 3). Per prevenire aggiramenti della norma, la
presente proposta di legge prevede che nei contratti di
forniture alla pubblica amministrazione debbano essere sempre
indicati i termini di pagamento (articolo 4). La possibilità
per le imprese di ricorrere al meccanismo di cessione viene
diluito in un periodo di centottanta giorni.
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