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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


5476
DDL0448-0002
Progetto di legge Camera n. 448 - testo presentato - (DDL12-448)
(suddiviso in 8 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C448. TESTIPDL
...C448.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC448 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- La lentezza con cui la pubblica
  amministrazione provvede al rimborso delle imposte dirette ed
  indirette versate ed a regolarizzare la propria posizione
  contrattuale e debitoria in genere sta creando notevoli
  problemi per l'imprenditoria in generale ed in particolare per
  la piccola e media impresa che ha notoriamente maggiori
  problemi di liquidità.
    L'esempio più eclatante ci arriva dalla situazione dei
  rimborsi IVA.  In tredici anni gli uffici IVA sono riusciti ad
  accumulare un vero e proprio  record  di arretrato,
  mettendo spesso a disagio le imprese a credito che sono state
  costrette ad indebitarsi in attesa dei rimborsi, chiamate loro
  malgrado ad un prestito forzoso a favore delle casse
  dell'erario.  Il tutto mentre la concorrenza internazionale si
  fa ogni giorno più
  agguerrita ed i nostri  partner  comunitari riescono ad
  ottenere dalle loro amministrazioni finanziarie i rimborsi IVA
  in tempi notevolmente più rapidi e quindi concorrenziali.
    Con la presente proposta di legge si vuole introdurre un
  sistema automatico di cessione del credito vantato dalle
  imprese in base a titolo scaduto, che nasce e si risolve
  esclusivamente all'interno della amministrazione statale e
  degli istituti nazionali previdenziali (articolo 1).
    La procedura prevista prevede che, decorsi trenta giorni
  dalla scadenza del credito, l'impresa possa rivolgersi alla
  pubblica amministrazione debitrice per richiedere il pagamento
  del credito vantato od eventualmente, in mancanza di
  disponibilità, la certificazione della certezza, liquidità ed
  esigibilità del credito stesso.  Il
 
                               Pag. 2
 
  rilascio della certificazione del credito da parte della
  pubblica amministrazione deve avvenire entro trenta giorni ed
  è considerato atto dovuto.
    In caso di mancato rilascio della certificazione,
  l'amministrazione dovrà specificarne per iscritto all'impresa
  i motivi e, decorso inutilmente il termine di trenta giorni,
  l'impresa creditrice è autorizzata a ricorrere
  all'autocertificazione.  Poiché il debitore deve essere posto
  in grado di conoscere chi sia divenuto suo nuovo creditore è
  opportuno che l'impresa specifichi all'ente debitore a quale
  altra pubblica amministrazione intende cedere il credito.  Gli
  enti cessionari godono poi della facoltà di trasferire i
  crediti ad essi ceduti al Ministero del tesoro (articolo
  2).
    La cessione avviene  pro soluto,  quindi alla data di
  trasmissione del certificato la quota di debito dell'impresa
  corrispondente all'importo del credito ceduto s'intende
  estinta.
    Naturalmente, equivalendo la cessione del credito al
  pagamento del debito di imposta o contributivo, alla data di
  emissione del certificato si devono annullare in tutto o in
  parte le eventuali cartelle di pagamento.
    Un precedente legislativo sulla compensazione-cessione dei
  crediti vantati verso la pubblica amministrazione lo fornisce
  il comma 9 dell'articolo 1 del decreto-legge 2 dicembre
  1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
  gennaio 1986, n. 11 (misure urgenti in materia previdenziale,
  di tesoreria e di servizi delle ragionerie provinciali dello
  Stato), prevedendo la possibilità per i datori di lavoro che
  vantassero crediti maturati in base alla legge, a contratto o
  ad altro titolo valido, nei confronti dello Stato, di altre
  pubbliche amministrazioni o di enti pubblici economici, di
  essere ammessi alla regolarizzazione del pagamento dei
  contributi e dei premi e dei relativi oneri accessori mediante
  cessione dei predetti crediti.  Tale comma 9 è stato poi
  abrogato dall'articolo 2 della legge 28 luglio 1989, n.
  262.
    Le cessioni previste dalla presente proposta non sono
  soggette all'azione revocatoria di cui all'articolo 67 delle
  disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n.
  267, e sono esenti da ogni imposta di bollo e di registro
  (articolo 3).  Per prevenire aggiramenti della norma, la
  presente proposta di legge prevede che nei contratti di
  forniture alla pubblica amministrazione debbano essere sempre
  indicati i termini di pagamento (articolo 4).  La possibilità
  per le imprese di ricorrere al meccanismo di cessione viene
  diluito in un periodo di centottanta giorni.
 
DATA=940505 FASCID=DDL12-448 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0448 TOTPAG=0004 TOTDOC=0008 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=012 PAGFIN=0002 RIGFIN=048 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=044800 00 FASCIDC=12DDL0448 SORTNAV=0044800 000 00000 ZZDDLC448 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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