| 1. Le imprese che vantano crediti, sorti in base alla
legge, a contratto o ad altro titolo valido, nei confronti
dello Stato, di altre pubbliche amministrazioni statali o di
enti pubblici sono ammesse alla regolarizzazione del pagamento
dei contributi previdenziali, delle imposte, dei premi e dei
relativi oneri accessori mediante cessione dei predetti
crediti secondo le disposizioni della presente legge.
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