| 1. Decorsi trenta giorni dalla scadenza del credito vantato
nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 1, le imprese
possono rivolgersi, direttamente o a mezzo di lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, ai soggetti debitori
per chiedere il pagamento del credito vantato. In caso di
mancanza di disponibilità finanziarie o in caso di qualsiasi
altro impedimento al puntuale pagamento, le imprese possono
richiedere al soggetto debitore la certificazione della
certezza, della liquidità e della esigibilità del credito
stesso, indicando a quale altro soggetto previsto dalla
presente legge intendano cedere il credito. Entro trenta
giorni dal ricevimento della richiesta di certificazione i
soggetti debitori sono tenuti al rilascio della citata
certificazione o al diniego motivato della stessa.
2. Trascorso inutilmente il termine di trenta giorni di cui
al terzo periodo del comma 1, l'istanza si intende accolta
favorevolmente e l'impresa creditrice è autorizzata a
ricorrere all'autocertificazione della esistenza, liquidità ed
esigibilità del credito vantato.
3. I soggetti pubblici successivamente cessionari del
credito hanno facoltà di trasferire i crediti ad essi ceduti
al Ministero del tesoro.
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