| 1. Al fine di consentire la cessione di cui all'articolo 2,
nei contratti di fornitura alla pubblica amministrazione
stipulati in data posteriore a quella di entrata in vigore
della presente legge, dovranno essere sempre indicati i
termini di pagamento.
2. I crediti sorti in base alla legge, a contratto o ad
altro titolo valido in data anteriore alla emanazione del
regolamento di cui all'articolo 6 devono ritenersi esigibili
in un arco di tempo stabilito con il medesimo regolamento e
comunque compreso nel termine di centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
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