| Onorevoli Colleghi! -- La figura del notaio nella società
italiana, come in genere in quelle di tradizione giuridica
latina, è forse più rilevante di quanto emerga dalla sua pur
autorevole collocazione istituzionale.
Il notaio entra nella vita delle persone in numerosi
momenti, tutti molto importanti. Si pensi all'acquisto della
abitazione, oppure alle disposizioni testamentarie.
Il rapporto che si instaura fra il notaio e il cliente (o
meglio l'assistito) è basato su fiducia e stima reciproche.
Queste caratteristiche sono più facilmente riscontrabili nei
rapporti fra soggetti che possiedono una estrazione, anche
geografica, comune. Al sud come al nord.
In virtù di queste considerazioni è preferibile che il
notaio sia residente da tempo nella zona, o almeno nella
regione, dove esercita la sua delicata funzione.
Queste argomentazioni non sono le sole che ci spingono a
preferire un modo di conferimento delle sedi notarili che
valorizzi i residenti nella regione dove la sede è
disponibile.
Pensiamo al duro iter, scolastico e pratico, che il
candidato deve seguire per giungere al concorso in possesso
delle necessarie cognizioni teorico-pratiche. Sono anni e anni
di studio e lavoro, spesso mal pagati o non pagati affatto.
Tutto ciò spesso va a discapito della propria famiglia.
S'intende la famiglia d'origine, naturalmente,
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visto che spesso la formazione di un proprio nucleo
familiare è cosa impossibile per il praticante notaio.
Con il sistema attuale al termine di questo iter,
molte volte, il nuovo notaio è costretto ad allontanarsi dal
luogo di origine (salvo poi chiedere un nuovo trasferimento
che certo non giova al rapporto con gli assistiti).
L'intento della presente proposta di legge è quello di
predisporre un sistema che, nel rispetto degli attuali criteri
meritocratici, agevoli l'assegnazione delle sedi messe a
concorso (per trasferimento o per nuovi notai) ai vincitori
residenti nella regione interessata.
Passando all'illustrazione delle singole disposizioni della
presente proposta di legge, l'articolo 1 agisce sui titoli
utilizzati per valutare le domande di trasferimento. Viene
inserita la residenza nella regione dove la sede è posta.
L'articolo 2 prevede la formazione, ad opera della
commissione esaminatrice, di una graduatoria generale ma anche
di graduatorie regionali dei vincitori ed idonei del
concorso.
L'articolo 3 determina un nuovo meccanismo di assegnazione
delle sedi messe a
concorso per esami ai vincitori del concorso stesso.
I vincitori indicano le sedi preferite fra quelle comprese
nell'elenco regionale della propria regione di residenza. Essi
esprimono poi una indicazione di altre sedi, dichiarazione
questa da utilizzare nel caso di mancata assegnazione di una
sede nella propria regione.
Il Ministro di grazia e giustizia nomina i vincitori
assegnando le sedi di ogni elenco regionale ai vincitori
compresi nella rispettiva graduatoria regionale. Per le sedi
non assegnate in questo modo il Ministro procede utilizzando
la graduatoria generale.
L'articolo 4 regola il caso di successive nomine di nuovi
notai nel senso voluto da questa proposta di legge.
L'articolo 5 abroga il decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 26 aprile 1947, n. 498, che prevede
l'equiparazione dei segretari comunali e provinciali in
esercizio effettivo da almeno due anni, ai fini del concorso
notarile, a coloro che abbiano svolto la richiesta pratica
biennale presso uno studio notarile. Questo è un privilegio
ingiustificato vista la peculiarità della preparazione che si
acquisisce con l'effettiva pratica.
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