| 1. Il secondo comma dell'articolo 26 del regio decreto 14
novembre 1926, n. 1953, è sostituito dal seguente:
"La commissione, in base al totale dei voti assegnati a
ciascun candidato, forma una graduatoria generale dei
vincitori del concorso e degli altri concorrenti dichiarati
idonei e singole graduatorie regionali composte dai vincitori
ed idonei residenti in una stessa regione".
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