| 1. L'articolo 5 del regio decreto 22 dicembre 1932, n.
1728, è sostituito dal seguente:
"Art. 5. - 1. La graduatoria generale e quelle
regionali dei concorrenti che hanno conseguito l'idoneità nel
concorso per esame sono approvate con decreto del Ministro di
grazia e giustizia dopo aver accertato la regolarità delle
operazioni del concorso.
2. I primi classificati della graduatoria generale entro il
numero dei posti determinato ai sensi dell'articolo 2 sono
dichiarati vincitori del concorso.
3. Contestualmente alle graduatorie è pubblicato nel
bollettino l'elenco delle sedi notarili, suddivise in base
alle regioni nel
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cui ambito territoriale sono poste, che non essendo state
conferite in via di trasferimento, sono disponibili alla data
di tale pubblicazione per l'assegnazione ai vincitori del
concorso per esame.
4. I vincitori del concorso per esame, nei quindici giorni
successivi alla pubblicazione delle graduatorie, comunicano al
Ministero di grazia e giustizia le proprie preferenze per
l'assegnazione di sede, indicando con priorità le sedi poste
nella regione di loro residenza e in via subordinata quelle
poste in regioni diverse.
5. Trascorso il termine indicato nel comma 4, il Ministro
di grazia e giustizia nomina i vincitori ed assegna a quelli
di loro compresi in ciascuna graduatoria regionale le sedi
indicate nel rispettivo elenco regionale di cui al comma 3,
tenendo conto delle preferenze espresse dai vincitori stessi,
secondo l'ordine della graduatoria stessa. Successivamente,
sempre tenendo conto delle preferenze espresse dai vincitori e
sulla base della graduatoria generale, il Ministro assegna le
sedi rimaste vacanti ai vincitori non ancora indirizzati ad
una sede.
6. Qualora manchi l'indicazione delle sedi preferite o le
sedi prescelte non possano essere assegnate in base alla
posizione di graduatoria o per ragioni di servizio, il
Ministro di grazia e giustizia provvede d'ufficio
all'assegnazione della sede".
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