| 1. Il primo comma dell'articolo 6 del regio decreto 22
dicembre 1932 n. 1728, è sostituito dal seguente:
"Gli effetti del concorso cessano quando si sia provveduto
a coprire il numero dei posti indicati nel bando. E' tuttavia
consentito di nominare notai, in sostituzione dei vincitori
del concorso che rinunzino o che per qualsiasi ragione non
siano nominati, altrettanti concorrenti dichiarati idonei,
secondo l'ordine della rispettiva graduatoria regionale o, se
questa
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non comprenda concorrenti dichiarati idonei, secondo l'ordine
della graduatoria generale".
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