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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


5491
DDL0450-0002
Progetto di legge Camera n. 450 - testo presentato - (DDL12-450)
(suddiviso in 8 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C450. TESTIPDL
...C450.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC450 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- L'allegato 1 della direttiva
  80/777/CEE dichiara che l'acqua minerale naturale si distingue
  dall'acqua ordinaria destinata al consumo umano, fra le altre
  cose, per la sua purezza originaria.  Questa caratteristica
  sarebbe dovuta al fatto che l'acqua, di origine sotterranea, è
  tenuta al riparo da ogni rischio d'inquinamento.
    Purtroppo l'origine sotterranea dell'acqua non garantisce
  più la sua purezza, stante la possibilità che agenti
  inquinanti, siano essi di origine industriale o agricola o
  dovuti alle piogge acide, penetrino nel sottosuolo con effetti
  devastanti.
    Queste considerazioni, valide per tutti i paesi
  industrializzati, per l'Italia acquistano una valenza
  particolare.  Il nostro paese ha infatti una situazione idrica
  disastrosa sotto il profilo qualitativo, soprattutto
  nelle pianure del Nord e in alcuni grandi centri del
  Sud (vedi Napoli).  L'acqua che sgorga dai rubinetti è spesso
  imbevibile, anche nonostante l'innalzamento arbitrario dei
  valori limite di ammissibilità degli agenti inquinanti
  stabiliti dalla attuale normativa CEE.
    Il cittadino si vede così costretto a ricorrere all'uso di
  acqua minerale spesso anche nella preparazione dei cibi.
  Mentre negli anni scorsi l'acqua minerale poteva anche
  considerarsi un bene voluttuario, oggi l'uso di questa bevanda
  può considerarsi una necessità.
    L'andamento del mercato conferma questa configurazione del
  fenomeno: il consumo di acqua minerale è passato in Italia da
  2 miliardi e trecentomila litri nel 1979 a 6 miliardi di litri
  nel 1989, in un decennio cioè, è quasi triplicato.  Il 50 per
 
                               Pag. 2
 
  cento degli attuali consumatori di acqua minerale (che
  costituiscono circa il 60 per cento della popolazione) ha
  lasciato l'acqua del rubinetto solo negli ultimi sette
  anni.
    L'ordinamento italiano di fronte a questa mutata situazione
  (tuttora in evoluzione) non ha saputo adeguarsi: vigono in
  Italia provvedimenti che risalgono anche al primo
  dopoguerra!
    Occorre invece adeguare ai mutati tempi la legislazione
  vigente che è insufficiente sotto vari profili.
    I principali punti su cui intervenire sono a nostro avviso
  i seguenti:
    A) Modificare la periodicità dei controlli.  L'articolo 4
  del decreto ministeriale 22 giugno 1977, che richiama
  precedenti provvedimenti normativi anche di grado superiore ed
  è confermato dall'articolo 1 del decreto ministeriale 1^
  febbraio 1983, prescrive che i risultati della analisi chimica
  e batteriologica riportati sulle etichette devono essere
  aggiornati almeno ogni 5 anni.
    Appare del tutto evidente che, in una situazione ambientale
  gravemente deteriorata come la nostra, questo periodo appare
  eccessivamente lungo.  In 5 anni le qualità di una fonte
  possono alterarsi anche in modo molto marcato.  Il cittadino in
  definitiva non è al corrente del fatto che l'acqua che consuma
  non possiede le caratteristiche vantate in etichetta.  Occorre
  quindi aumentare la frequenza delle analisi obbligatorie.
    B) Estendere l'ambito della ricerca effettuata con le
  analisi annuali.
    L'attuale legislazione sulle acque minerali non prende in
  considerazione alcune sostanze che al momento attuale appaiono
  di importanza fondamentale.  Si pensi alla presenza di
  pesticidi, oppure all'inquinamento da metalli pesanti.  Siamo
  al paradosso che un bene al quale ci si rivolge per timore di
  utilizzare la normale acqua potabile è fatto oggetto di
  controlli meno intensi di quanto accada per quest'ultimo
  alimento!  Tutto questo in contrasto con il prezzo dell'acqua
  minerale, notevolmente più elevato di quello delle normali
  acque potabili.
    Al controllo sulla presenza di questi inquinanti deve poi
  seguire la previsione di limiti alla loro ammissibilità.
    Il costo per le imprese del settore derivanti dal rispetto
  di queste nuove disposizioni verrebbe poi compensato dal
  tenore irrisorio delle tariffe previste per le concessioni per
  lo sfruttamento dei giacimenti.
    C) L'attuale composizione dell'etichetta delle acque
  minerali non pone in evidenza, in modo completo, eventuali
  effetti dannosi di alcune sostanze sull'organismo di
  particolari soggetti deboli.
    Tale previsione è consentita dal paragrafo 2 dell'articolo
  10 della direttiva 80/ 777/CEE, in quanto si tratta di
  diciture riportate per motivi di tutela della salute
  pubblica.
    Alcuni esempi.
      I  nitrati  possono trasformarsi in composti ormai
  chiaramente cancerogeni.  Ma c'è di più.  Se assunti da neonati
  possono, trasformandosi in nitriti, impedire un sufficiente
  trasporto di ossigeno nel sangue, cosa che in particolari casi
  può provocare la morte.
    Questo pericolo è confermato dal fatto che l'Organizzazione
  Mondiale della Sanità raccomanda che l'acqua destinata alla
  prima infanzia non presenti un contenuto di nitrati superiore
  a 25 milligrammi per litro.  E' opportuna quindi una
  segnalazione di questo pericolo mediante indicazione
  sull'etichetta, visto che le analisi compiute da riviste
  specializzate hanno evidenziato casi in cui questo limite era
  stato superato.
    Del resto tale indicazione è in linea con quanto previsto
  dall'articolo 9, paragrafo 3, della citata direttiva
  80/777/CEE.
      Il residuo fisso:  un contenuto troppo elevato di sali
  minerali non è ammesso per le acque potabili per le quali vige
  un limite di 1500 milligrammi per litro.  Per le acque minerali
  non è previsto alcun limite.  Questo fatto può anche essere
  comprensibile anche se non del tutto condivisibile.
 
                               Pag. 3
 
    In ogni caso è necessario evidenziare il fatto che un
  residuo fisso troppo elevato rende l'acqua minerale
  controindicata per taluni soggetti (ad esempio sofferenti di
  insufficienza cardiaca, cirrosi epatica eccetera).
    Addirittura alcuni ambienti scientifici ritengono non
  indicata per il consumo quotidiano di chiunque una qualsiasi
  acqua con valori di residuo fisso superiori a 1500 milligrammi
  per litro.
    Sodio:  parimenti a controindicazioni serie va
  incontro l'acqua con elevato contenuto di sodio.  La categoria
  a rischio in questo caso è ben rappresentata dagli
  ipertesi.
    Per passare ad una illustrazione analitica dei singoli
  articoli che compongono la presente proposta di legge,
  l'articolo 1 prevede che le acque minerali siano sottoposte
  anche ai controlli sulle sostanze indicate dal decreto
  del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236,
  nell'allegato I, recependone anche gran parte dei valori
  ammessi.  Sono esclusi alcuni parametri in considerazione della
  specificità delle acque minerali.  L'articolo 2 stabilisce che
  le analisi di cui sopra siano aggiornate annualmente.
  L'articolo 3 sancisce l'impossibilità di commercializzare
  un'acqua minerale quando non siano rispettate le presenti
  disposizioni.  L'articolo 4 prevede l'obbligo di indicare sulla
  etichetta tutte le sostanze riscontrate nelle analisi di cui
  agli articoli precedenti.  L'articolo 5 prevede l'obbligo di
  indicare in etichetta alcune importanti controindicazioni
  sopra indicate.  L'articolo 6 detta disposizioni in merito
  all'entrata in vigore della legge.
 
DATA=940505 FASCID=DDL12-450 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0450 TOTPAG=0005 TOTDOC=0008 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=011 PAGFIN=0003 RIGFIN=030 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=3 SORTRES= SORTDDL=045000 00 FASCIDC=12DDL0450 SORTNAV=0045000 000 00000 ZZDDLC450 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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