| Onorevoli Colleghi! -- L'allegato 1 della direttiva
80/777/CEE dichiara che l'acqua minerale naturale si distingue
dall'acqua ordinaria destinata al consumo umano, fra le altre
cose, per la sua purezza originaria. Questa caratteristica
sarebbe dovuta al fatto che l'acqua, di origine sotterranea, è
tenuta al riparo da ogni rischio d'inquinamento.
Purtroppo l'origine sotterranea dell'acqua non garantisce
più la sua purezza, stante la possibilità che agenti
inquinanti, siano essi di origine industriale o agricola o
dovuti alle piogge acide, penetrino nel sottosuolo con effetti
devastanti.
Queste considerazioni, valide per tutti i paesi
industrializzati, per l'Italia acquistano una valenza
particolare. Il nostro paese ha infatti una situazione idrica
disastrosa sotto il profilo qualitativo, soprattutto
nelle pianure del Nord e in alcuni grandi centri del
Sud (vedi Napoli). L'acqua che sgorga dai rubinetti è spesso
imbevibile, anche nonostante l'innalzamento arbitrario dei
valori limite di ammissibilità degli agenti inquinanti
stabiliti dalla attuale normativa CEE.
Il cittadino si vede così costretto a ricorrere all'uso di
acqua minerale spesso anche nella preparazione dei cibi.
Mentre negli anni scorsi l'acqua minerale poteva anche
considerarsi un bene voluttuario, oggi l'uso di questa bevanda
può considerarsi una necessità.
L'andamento del mercato conferma questa configurazione del
fenomeno: il consumo di acqua minerale è passato in Italia da
2 miliardi e trecentomila litri nel 1979 a 6 miliardi di litri
nel 1989, in un decennio cioè, è quasi triplicato. Il 50 per
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cento degli attuali consumatori di acqua minerale (che
costituiscono circa il 60 per cento della popolazione) ha
lasciato l'acqua del rubinetto solo negli ultimi sette
anni.
L'ordinamento italiano di fronte a questa mutata situazione
(tuttora in evoluzione) non ha saputo adeguarsi: vigono in
Italia provvedimenti che risalgono anche al primo
dopoguerra!
Occorre invece adeguare ai mutati tempi la legislazione
vigente che è insufficiente sotto vari profili.
I principali punti su cui intervenire sono a nostro avviso
i seguenti:
A) Modificare la periodicità dei controlli. L'articolo 4
del decreto ministeriale 22 giugno 1977, che richiama
precedenti provvedimenti normativi anche di grado superiore ed
è confermato dall'articolo 1 del decreto ministeriale 1^
febbraio 1983, prescrive che i risultati della analisi chimica
e batteriologica riportati sulle etichette devono essere
aggiornati almeno ogni 5 anni.
Appare del tutto evidente che, in una situazione ambientale
gravemente deteriorata come la nostra, questo periodo appare
eccessivamente lungo. In 5 anni le qualità di una fonte
possono alterarsi anche in modo molto marcato. Il cittadino in
definitiva non è al corrente del fatto che l'acqua che consuma
non possiede le caratteristiche vantate in etichetta. Occorre
quindi aumentare la frequenza delle analisi obbligatorie.
B) Estendere l'ambito della ricerca effettuata con le
analisi annuali.
L'attuale legislazione sulle acque minerali non prende in
considerazione alcune sostanze che al momento attuale appaiono
di importanza fondamentale. Si pensi alla presenza di
pesticidi, oppure all'inquinamento da metalli pesanti. Siamo
al paradosso che un bene al quale ci si rivolge per timore di
utilizzare la normale acqua potabile è fatto oggetto di
controlli meno intensi di quanto accada per quest'ultimo
alimento! Tutto questo in contrasto con il prezzo dell'acqua
minerale, notevolmente più elevato di quello delle normali
acque potabili.
Al controllo sulla presenza di questi inquinanti deve poi
seguire la previsione di limiti alla loro ammissibilità.
Il costo per le imprese del settore derivanti dal rispetto
di queste nuove disposizioni verrebbe poi compensato dal
tenore irrisorio delle tariffe previste per le concessioni per
lo sfruttamento dei giacimenti.
C) L'attuale composizione dell'etichetta delle acque
minerali non pone in evidenza, in modo completo, eventuali
effetti dannosi di alcune sostanze sull'organismo di
particolari soggetti deboli.
Tale previsione è consentita dal paragrafo 2 dell'articolo
10 della direttiva 80/ 777/CEE, in quanto si tratta di
diciture riportate per motivi di tutela della salute
pubblica.
Alcuni esempi.
I nitrati possono trasformarsi in composti ormai
chiaramente cancerogeni. Ma c'è di più. Se assunti da neonati
possono, trasformandosi in nitriti, impedire un sufficiente
trasporto di ossigeno nel sangue, cosa che in particolari casi
può provocare la morte.
Questo pericolo è confermato dal fatto che l'Organizzazione
Mondiale della Sanità raccomanda che l'acqua destinata alla
prima infanzia non presenti un contenuto di nitrati superiore
a 25 milligrammi per litro. E' opportuna quindi una
segnalazione di questo pericolo mediante indicazione
sull'etichetta, visto che le analisi compiute da riviste
specializzate hanno evidenziato casi in cui questo limite era
stato superato.
Del resto tale indicazione è in linea con quanto previsto
dall'articolo 9, paragrafo 3, della citata direttiva
80/777/CEE.
Il residuo fisso: un contenuto troppo elevato di sali
minerali non è ammesso per le acque potabili per le quali vige
un limite di 1500 milligrammi per litro. Per le acque minerali
non è previsto alcun limite. Questo fatto può anche essere
comprensibile anche se non del tutto condivisibile.
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In ogni caso è necessario evidenziare il fatto che un
residuo fisso troppo elevato rende l'acqua minerale
controindicata per taluni soggetti (ad esempio sofferenti di
insufficienza cardiaca, cirrosi epatica eccetera).
Addirittura alcuni ambienti scientifici ritengono non
indicata per il consumo quotidiano di chiunque una qualsiasi
acqua con valori di residuo fisso superiori a 1500 milligrammi
per litro.
Sodio: parimenti a controindicazioni serie va
incontro l'acqua con elevato contenuto di sodio. La categoria
a rischio in questo caso è ben rappresentata dagli
ipertesi.
Per passare ad una illustrazione analitica dei singoli
articoli che compongono la presente proposta di legge,
l'articolo 1 prevede che le acque minerali siano sottoposte
anche ai controlli sulle sostanze indicate dal decreto
del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236,
nell'allegato I, recependone anche gran parte dei valori
ammessi. Sono esclusi alcuni parametri in considerazione della
specificità delle acque minerali. L'articolo 2 stabilisce che
le analisi di cui sopra siano aggiornate annualmente.
L'articolo 3 sancisce l'impossibilità di commercializzare
un'acqua minerale quando non siano rispettate le presenti
disposizioni. L'articolo 4 prevede l'obbligo di indicare sulla
etichetta tutte le sostanze riscontrate nelle analisi di cui
agli articoli precedenti. L'articolo 5 prevede l'obbligo di
indicare in etichetta alcune importanti controindicazioni
sopra indicate. L'articolo 6 detta disposizioni in merito
all'entrata in vigore della legge.
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