| 1. Le analisi delle acque minerali devono riguardare, oltre
alle sostanze già previste dalla normativa vigente, anche
tutte le sostanze indicate nell'allegato I al decreto del
Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, con
riferimento alle acque destinate al consumo umano.
2. I valori ammessi non possono superare in nessun caso i
limiti indicati nell'allegato I al decreto di cui al comma 1,
fatta eccezione per i parametri organolettici e per i
parametri chimico-fisici (parametri A e B dell'allegato I).
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