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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


5499
DDL0451-0002
Progetto di legge Camera n. 451 - testo presentato - (DDL12-451)
(suddiviso in 9 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C451. TESTIPDL
...C451.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC451 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli  Colleghi! -- La legge 15 gennaio 1992, n.
  21 (legge quadro per il trasporto di persone mediante
  autoservizi pubblici non di linea), pone indubbiamente
  eccessivi vincoli per gli operatori nel settore.
    Utilizzando l'oscura definizione di "autoservizi pubblici
  non di linea", il legislatore demanda ai comuni la facoltà,
  attraverso propri regolamenti, di stabilire: il numero ed il
  tipo di veicoli, le modalità per lo svolgimento del servizio,
  i criteri per la determinazione delle tariffe, i requisiti e
  le condizioni per il rilascio della licenza, specifiche
  condizioni di servizio per i soggetti handicappati, il numero
  ed il tipo di veicoli già esistenti da attrezzare anche al
  trasporto di soggetti gravemente handicappati.
    Prevede quindi, creando un'evidente sperequazione tra i
  noleggiatori con conducente ed i taxisti, solo per questi
  ultimi e qualora non siano associati in cooperative di
  produzione e lavoro o in consorzi tra imprese artigiane,
  l'obbligo di iscrizione, nella qualità di titolari di impresa
  artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane.
    La figura del taxista si trova nella singolare, nonché
  penalizzante, situazione di dover da una parte soggiacere ad
  una serie di vincoli che meglio si attaglierebbero ad un
  servizio pubblico  tout court,  senza peraltro godere di
  alcuna agevolazione prevista per i pubblici dipendenti, e
  dall'altra parte di dover subire gli oneri derivanti
  dall'essere titolari di impresa artigiana di cui alla legge 8
  agosto 1985,
 
                               Pag. 2
 
  n. 443, senza potersi avvalere delle possibilità che la
  citata legge offre.
    In particolare, si osserva come l'imprenditore taxista non
  possa, ancorché rimanendo nei limiti dimensionali di cui alla
  suddetta legge 8 agosto 1985, n. 443, utilizzare la
  prestazione d'opera di personale dipendente e sia costretto a
  subire una tariffa amministrativamente imposta.
    In ordine a quanto previsto per le tariffe dal comma 2
  dell'articolo 13 della legge n. 21 del 1992, non appare
  opportuna l'indiscriminata applicazione della tariffa a base
  chilometrica a tutto il servizio extraurbano, dal momento che
  vi sono aree fortemente conurbate che sono assimilabili a
  quelle urbane in quanto a tempi di percorrenza.
    La presente proposta di legge viene quindi così articolata:
  gli articoli 1 e 4 provvedono alla ridefinizione del servizio
  di taxi; gli articoli 2 e 3 conferiscono alle commissioni
  consultive, previste dal comma 4 dell'articolo 4 della legge
  n. 21 del 1992, nelle quali dovrà essere riconosciuto un
  adeguato ruolo ai rappresentanti
  di categoria a livello regionale, un ruolo determinante nella
  predisposizione dei regolamenti per l'esercizio del servizio
  di taxi ed in particolar modo dei criteri per la
  determinazione delle tariffe.
    Si prevede l'abolizione dell'obbligo di iscrizione all'albo
  delle imprese artigiane e la possibilità di collocazione della
  figura del taxista, eliminando la sperequazione con il
  noleggio con conducente, in quella del piccolo imprenditore di
  cui all'articolo 2083 del codice civile (articolo 4), con i
  vantaggi di non essere assoggettati all'obbligo di iscrizione
  nel registro delle imprese, all'obbligo di tenuta dei libri
  contabili ed alle procedure concorsuali per le ipotesi di
  insolvenza.
    L'articolo 5 prevede la possibilità di trasferire la
  licenza o l'autorizzazione solo dopo esserne stato titolare
  almeno per tre anni.
    Infine l'articolo 6 della presente proposta di legge
  estende l'applicazione della tariffa a base multipla alle zone
  caratterizzate da intensa conurbazione.
 
DATA=940505 FASCID=DDL12-451 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0451 TOTPAG=0004 TOTDOC=0009 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=013 PAGFIN=0002 RIGFIN=039 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=045100 00 FASCIDC=12DDL0451 SORTNAV=0045100 000 00000 ZZDDLC451 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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