| Onorevoli Colleghi! -- La legge 15 gennaio 1992, n.
21 (legge quadro per il trasporto di persone mediante
autoservizi pubblici non di linea), pone indubbiamente
eccessivi vincoli per gli operatori nel settore.
Utilizzando l'oscura definizione di "autoservizi pubblici
non di linea", il legislatore demanda ai comuni la facoltà,
attraverso propri regolamenti, di stabilire: il numero ed il
tipo di veicoli, le modalità per lo svolgimento del servizio,
i criteri per la determinazione delle tariffe, i requisiti e
le condizioni per il rilascio della licenza, specifiche
condizioni di servizio per i soggetti handicappati, il numero
ed il tipo di veicoli già esistenti da attrezzare anche al
trasporto di soggetti gravemente handicappati.
Prevede quindi, creando un'evidente sperequazione tra i
noleggiatori con conducente ed i taxisti, solo per questi
ultimi e qualora non siano associati in cooperative di
produzione e lavoro o in consorzi tra imprese artigiane,
l'obbligo di iscrizione, nella qualità di titolari di impresa
artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane.
La figura del taxista si trova nella singolare, nonché
penalizzante, situazione di dover da una parte soggiacere ad
una serie di vincoli che meglio si attaglierebbero ad un
servizio pubblico tout court, senza peraltro godere di
alcuna agevolazione prevista per i pubblici dipendenti, e
dall'altra parte di dover subire gli oneri derivanti
dall'essere titolari di impresa artigiana di cui alla legge 8
agosto 1985,
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n. 443, senza potersi avvalere delle possibilità che la
citata legge offre.
In particolare, si osserva come l'imprenditore taxista non
possa, ancorché rimanendo nei limiti dimensionali di cui alla
suddetta legge 8 agosto 1985, n. 443, utilizzare la
prestazione d'opera di personale dipendente e sia costretto a
subire una tariffa amministrativamente imposta.
In ordine a quanto previsto per le tariffe dal comma 2
dell'articolo 13 della legge n. 21 del 1992, non appare
opportuna l'indiscriminata applicazione della tariffa a base
chilometrica a tutto il servizio extraurbano, dal momento che
vi sono aree fortemente conurbate che sono assimilabili a
quelle urbane in quanto a tempi di percorrenza.
La presente proposta di legge viene quindi così articolata:
gli articoli 1 e 4 provvedono alla ridefinizione del servizio
di taxi; gli articoli 2 e 3 conferiscono alle commissioni
consultive, previste dal comma 4 dell'articolo 4 della legge
n. 21 del 1992, nelle quali dovrà essere riconosciuto un
adeguato ruolo ai rappresentanti
di categoria a livello regionale, un ruolo determinante nella
predisposizione dei regolamenti per l'esercizio del servizio
di taxi ed in particolar modo dei criteri per la
determinazione delle tariffe.
Si prevede l'abolizione dell'obbligo di iscrizione all'albo
delle imprese artigiane e la possibilità di collocazione della
figura del taxista, eliminando la sperequazione con il
noleggio con conducente, in quella del piccolo imprenditore di
cui all'articolo 2083 del codice civile (articolo 4), con i
vantaggi di non essere assoggettati all'obbligo di iscrizione
nel registro delle imprese, all'obbligo di tenuta dei libri
contabili ed alle procedure concorsuali per le ipotesi di
insolvenza.
L'articolo 5 prevede la possibilità di trasferire la
licenza o l'autorizzazione solo dopo esserne stato titolare
almeno per tre anni.
Infine l'articolo 6 della presente proposta di legge
estende l'applicazione della tariffa a base multipla alle zone
caratterizzate da intensa conurbazione.
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