| 1. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge 15 gennaio 1992,
n. 21, sono aggiunte, in fine, le parole: "secondo le modalità
di cui all'articolo 5".
2. Al comma 2 dell'articolo 13 della legge 15 gennaio 1992,
n. 21, dopo le parole: "servizio urbano" sono aggiunte le
seguenti: "e per quello espletato nelle zone caratterizzate da
intensa conurbazione ed individuate dalla commissione di cui
al comma 4 dell'articolo 4".
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